Legge 31 dicembre 1996 n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Legge 31 dicembre 1996 n. 675
Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 1997
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Capo I
Principi generali

Articolo 1

Finalità e definizioni

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di
ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in
uno o più siti, organizzato secondo una pluralita di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, in qualunque forma. anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.


Articolo 2

Ambito di applicazione


1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio
dello Stato.


Articolo 3

Trattamento di dati per fini esclusivamente personali

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali
non è soggetto alI'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza
dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.


Articolo 4

Particolari trattamenti in ambito pubblico

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come
modificato dall'articolo 43, comma l, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati
coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del
codice di procedura penale e al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizlo dei carichi pendenti nella materla
penale;

d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per
ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della
magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma l si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15,
17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b)
del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.



Articolo 5

Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici

l. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con
l'ausilio di tali mezzi.


Articolo 6

Trattamento di dati detenuti all'estero

l Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle
disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma l consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal
territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.











Capo II

Obblighi per il titolare del trattamento


Articolo 7

Notificazione


l. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di
applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

2.La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata
ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle
operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più
trattamenti con finalita correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli
elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento .

4. La notificazione contiene:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

b) le finalità e modalità del trattamento;

c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora,
riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;

f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed
organizzative adottate per la sicurezza dei

g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché
l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio
nazionale;

h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;

i) la qualità e la legittimazione del notificante.


5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui
all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite
di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite
delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite
dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.


Articolo 8

Responsabile

1.Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2.Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3.Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.

4.I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto .

5.Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.



Capo III

Trattamento dei dati personali


Sezione I

Raccolta e requisiti dei dati


Articolo 9

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

l. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.


Articolo 10

Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e,
se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive
o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma l è
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione .

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta
un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.


Sezione II

Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati


Articolo 11

Consenso

l. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato .

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e
documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.


Articolo 12

Casi di esclusione del consenso

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero
per l'adempimento di un obbligo legale;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;

e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati
nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;

g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.


Articolo 13

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma l, lettera a),
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:


1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini
di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato,
ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.


Articolo 14

Limiti all'esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei
confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione
di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro
stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui
alla medesima lettera h).


2. Nei casi di cui al comma l il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo
31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6
e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.





Sezione III

Sicurezza nel trattamento dei dati,
limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno


Articolo 15

Sicurezza dei dati

l. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e successivarnente con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.


Articolo 16

Cessazione del trattamento dei dati

l. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.


2. I dati possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe con gli scopi per
i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi
dell'articolo 39, comma 1.


Articolo 17

Limiti all'utilizzabilità di dati personali

l. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di
cui al comma l del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma l, lettera d), salvo che la
decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.


Articolo 18

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

l. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.


Sezione IV

Comunicazione e diffusione dei dati


Articolo 19

Incaricati del trattamento

l. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e
che operano sotto la loro diretta autorità.






Articolo 20

Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati

l. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:

a) con il consenso espresso dell'interessato;

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro
conoscibilità e pubblicità;

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;

d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice
di deontologia di cui all'articolo 25;

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita economiche, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o
di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nelI'ambito dei gruppi bancari di
cui all'articolo ó0 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalità correlate sono stati notificati ai sensi delI'articolo 7, comma 2, per il perseguimento
delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti .

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.




Articolo 21

Divieto di comunicazione e diffusione

l. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata
la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma
l, lettera e).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;

b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.


Capo IV

Trattamento di dati particolari


Articolo 22

Dati sensibili

l. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma I da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità
di cui all'articolo 31, comma l, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma
2.


Articolo 23

Dati inerenti alla salute

l. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o
la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per
il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanità. E vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati
con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso m cul sia
necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.


Articolo 24

Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale

l. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1,
lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità
di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.





Articolo 25

Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista

l. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso
dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite
previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento
svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza
l'autorizzazione del Garante.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma l, lettera h), l'adozione, da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui al comma l del presente articolo effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio
è tenuto e recepire.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia
stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, esso è adottato in via
sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la
procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma l, lettera l).

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali
diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.


Articolo 26

Dati concernenti persone giuridiche

1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o
associazioni non sono soggetti a notificazione.

2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni
dell'articolo 28.









Capo V

Trattamenti soggetti a regime speciale


Articolo 27

Trattamento da parte di soggetti pubblici

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino
comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve
esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che
vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le
disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti
pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della
presente legge .


Articolo 28

Trasferimento di dati personali all'estero

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.

2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il
termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24.

3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati
non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche
le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le
misure di sicurezza.


4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:

a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;

b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;

c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o
con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati ivi previsti;

d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;

f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero
di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato,
prestate anche con un contratto.


5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità.

7. La notificazione di cui al comma l del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è
annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma l, lettera a). La
notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.







Capo VI

Tutela amministrativa e giurisdizionale


Articolo 29

Tutela

l. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria
o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni
dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso
rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per
il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate a cura dell'ufficio
del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in
tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non
è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto
del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
22, comma l, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di
competenza dell'autorita giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.



Capo VII

Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali


Articolo 30

Istituzione del Garante

1.E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati
e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino
indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più
di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a
pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive .

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.


Articolo 31

Compiti del Garante

l. Il Garante ha il compito di:

a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;

b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e
in conformità alla notificazione;

c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano,
relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi
dell'articolo 29;

e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;

f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;

g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità,
nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;

j) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;

k) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del
settore;

l) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della
presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce;

m) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13
della Convenzione medesima;

n) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta
dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle
materie disciplinate dalla presente legge.

3. Il registro di cui al comma l, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo
33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove
opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine
di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Contro il divieto di cui al comma l, lettera l), del presente articolo, può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello
svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro
dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di
personale specializzato addetto all'altro organo .

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di
vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione
e l'editoria.



Articolo 32

Accertamenti e controlli

l. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede
senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di
svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.


5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma l, gli accertamenti sono effettuati per il
tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito,
salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121,
come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione
della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato
che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e
dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti al relativo ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli
organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma l, lettera b), il membro designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.



Articolo 33

Ufficio del Garante

l. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il
cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato
nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura
non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.

2 Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte
dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché
quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel
medesimo regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al
Garante di cui all'articolo 29, commi da l a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti
interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità della notificazione di cui all'articolo 7,
per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento
è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può
comunque essere emanato.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati
ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie
previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di
cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e
ad operazioni di trattamento.


Capo VIII

Sanzioni



Articolo 34

Omessa o infedele notificazione

1.Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28,
ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma l, la
pena è della reclusione sino ad anno.



Articolo 35

Trattamento illecito di dati personali

l. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli ll, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.



Articolo 36

Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della
reclusione da due mesi a due anni.


2. Se il fatto di cui al comma l è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno.



Articolo 37

Inosservanza dei provvedimenti del Garante

l. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.


Articolo 38

Pena accessoria

l. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della
sentenza.


Articolo 39

Sanzioni amministrative

l. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi
degli articoli 29, comma 4, e 32, comma l, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.


2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è
il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.



Capo IX

Disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni



Articolo 40

Comunicazioni al Garante

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla
presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, e trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.


Articolo 41

Disposizioni transitorie

1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente
legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati
personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui
trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative
alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente
legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28
devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33, comma l, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5
riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 3 l gennaio 1998.

3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso
di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento
dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.

4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei
dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di
legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi
dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.

7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano,
limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della presente legge.



Articolo 42

Modifiche a disposizioni vigenti

l. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (Controlli).

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.

2 I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie
indicate nel primo comma dell'articolo 7 fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell 'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti l'ufficio comunica al richiedente non oltre venti giorni dalla
richiesta le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò
può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalità dandone informazione al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano trattati anche in
forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. "

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal
seguente:
"1. E istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione denominata Autorità ai
fìni del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione. "

3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal
seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità l'istituzione del ruolo
del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere,
nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita medesima. Il parere del Consiglio di
Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero
dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni fermo restando il limite massimo
complessivo di centocinqua unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al
comma 2 così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per
la categoria IV per il triennio 1996 - 1998."

4. Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole:
"Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. ".



Articolo 43

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in
particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1
aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33,
comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121
del 1981.

2. Restano ferme le disposi

Legislazione

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