D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (1). Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie...

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (1).
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;
Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;
Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987;
Visti i pareri espressi in data 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. 1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, numero 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
2. Le disposizioni allegate al presente decreto, salvo che sia diversamente disposto, entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
Art. 1
1. Nell'articolo 4 comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole "i vice pretori" è inserita una virgola e sono aggiunte le parole "i vice procuratori".
Art. 2
1. Quando in una disposizione di legge è fatto riferimento alla pretura o al pretore mandamentale, il riferimento deve intendersi alla pretura o al pretore circondariale.
2. Quando nelle disposizioni di ordinamento giudiziario è fatto riferimento alle sedi distaccate, il riferimento deve intendersi alle sezioni distaccate di pretura.
3. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, relative alla materia penale sono abrogate.
Art. 3
1 (2).
2. Il decreto del presidente della corte di appello previsto dall'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, convertito nella legge 11 luglio 1989, n. 251, è immediatamente esecutivo agli effetti della procedura di variazione tabellare indicata nell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.
(2) Il comma, che si omette, sostituisce con due commi il comma terzo dell'art. 39, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
Art. 4
1. Ai vice pretori onorari spetta una indennità di lire 81.780 (3) per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.
2. Ai vice procuratori onorari spetta una indennità di lire 81.780 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.
3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.
5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.
(3) L'indennità originaria, fissata in lire 60.000 è stata così rideterminata dal D.M. 6 novembre 1996 (Gazz. Uff. 27 novembre 1996, n. 278).
Art. 5
1. La segnalazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 70 comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall'articolo 20 del D.P.R. 22 settembre 1988 numero 449, avviene in modo riassuntivo semestralmente quando la sostituzione del magistrato alla udienza sia motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio. Il magistrato e le parti possono, comunque e in ogni momento, dare notizia al Consiglio superiore della magistratura della avvenuta sostituzione.
Art. 6
1. Il procuratore generale presso la corte di appello coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorità di polizia del distretto al fine di assicurare la diretta disponibilità dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 83 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.
omissis
Art. 9
1. [Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura prioritaria dei posti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali non appena si rendono vacanti.
2. Entro il 15 febbraio 1991, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla individuazione dei posti vacanti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali ed entro il 28 febbraio 1991 la vacanza è annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
3. Per i tre anni indicati nel comma 1, i trasferimenti e i conferimenti di funzioni concernenti gli uffici di procura della Repubblica presso le preture sono disposti anche prima del termine stabilito dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in assenza di domande di magistrati che abbiano compiuto due anni dall'assunzione dell'effetivo possesso dell'ufficio ricoperto, sempre che il magistrato richiedente non presti servizio presso una procura della Repubblica.
4. I magistrati che, per effetto dei trasferimenti disposti all'esito delle procedure previste dal comma 2 e di quelli che saranno disposti entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, siano destinati in prima ssegnazione o su domanda alle procure della Repubblica presso i tribunali o presso le preture circondariali non possono essere trasferiti ad altro ufficio prima di tre anni dal giorno in cui hanno avuto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici motivi di salute] (4) (5).
(4) Cosí sostituito dall'art. 54, D.Lgs. 24 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(5) Abrogato dall'art. 4-ter. L. 16 ottobre 1991, n. 321.
Art. 9-bis
[1. Alla copertura dei posti indicati nell'articolo 9 comma 2, rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede mediante trasferimento di ufficio di magistrati che prestino servizio, nel distretto nel quale sono compresi i posti vacanti, in uffici diversi dalle preocure della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali e che, alla data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbiano da almeno due anni assunto effettivo possesso dell'ufficio di appartenenza e non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di corte di appello. Il trasferimento è operato partendo dal più giovane secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.
2. Se nel distretto mancano magistrati in possesso dei requisiti predetti, si provvede, allo stesso modo, con i magistrati in servizio nei distretti limitrifi, iniziando da quello più vicino a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma e per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria.
3. Ai magistrati trasferiti a norma dei commi 1 e 2 si applica la disposizione dell'articolo 9 comma 4] (6) (7).
(6) Articolo aggiunto dall'art. 55, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(7) Abrogato dall'art. 4-ter. L. 16 ottobre 1991, n. 321.
Art. 9-ter
1. Salvo il ricorso alle applicazioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come sostitutuito dall'articolo 1 dela legge 21 febbraio 1989, n. 58, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale possono essere applicati alle procure della Repubblica presso le preture circondariali magistrati, aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso le preture circondariali del distretto o di distretti limitrifi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina (8).
2. L'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta motivata del Ministero di grazia e giustizia o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato e sentito il presidente della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.
3. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non è immediatamente rinnovabile. Non è richiesto il consenso del magistrato da applicare (9).
(8) Periodo cosí sostituito dall'art. 4-ter. L. 16 ottobre 1991, n. 321.
(9) Articolo aggiunto dall'art. 55, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 10
1. Per i dibattimenti della corte di assise e della corte di assise di appello che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte di appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti.
2. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte di appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. Per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte di appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione.
3. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento.
Art. 11
1. Se la corte di assise o la corte di assise di appello non sono riunite in sessione nel quindicesimo giorno antecedente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il presidente procede alla estrazione dei giudici popolari a norma dell'articolo 25 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sostituito dall'articolo 34 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449.
Art. 12
1 (10).
(10) Sostituisce l'art. 36, L. 10 aprile 1951, n. 287.
Art 13
1 (11).
(11) Sostituisce l'art. 2, L. 25 ottobre 1982, n. 795.
Art. 14
1. Le formalità per la scelta dei giudici popolari previste dal capo II e dal capo III della legge 10 aprile 1951 n. 287, possono essere espletate con l'ausilio di strumenti e procedura informatiche.
Art. 15
1. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura promuovono separatamente, presso i rispettivi uffici, riunioni trimestrali con il procuratore della Repubblica, il dirigente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, il dirigente della cancelleria nonché con il presidente del consiglio dell'ordine forense, al fine di procedere a un esame congiunto dell'andamento dei reciproci rapporti, con particolare riferimento al flusso degli affari, allo scopo di prevenire la formazione di arretrati nelle diverse fasi processuali e segnalare disfunzioni derivanti dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.

Legislazione

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