DECRETO-LEGGE 24 aprile 2001, n.150 - Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti...

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2001, n.150
Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i
minorenni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
Vista la legge di riforma dell'adozione, approvata in via
definitiva dal Senato il 1 marzo 2001 e in corso di pubblicazione,
con la quale sono state apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, in particolare per quanto attiene alla istituzione della
difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato
di adottabilita', oltre ad alcune modifiche al titolo VIII del libro
primo del codice civile;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa
di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di
adottabilita' e fino alla revisione del procedimento per l'adozione
dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai
predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni
processuali vigenti;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del
minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in
corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. In via transitoria e fino alla emanazione di una specifica
disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la
dichiarazione dello stato di adottabilita' disciplinati dal titolo
II, capo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modifiche, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di
opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni
che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice
civile, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le
disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino

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