D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (1). Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (2).

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (1).
Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (2).
(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 24 ottobre 1988, n. 250.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;
Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;
Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;
Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto:
Art. 1. 1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Capo I - Disposizioni generali
Art.1. Principi generali del processo minorile.
1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.
2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.
Art. 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni.
1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
c) il tribunale per i minorenni;
d) il procuratore generale presso la corte di appello;
e) la sezione di corte di appello per i minorenni;
f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.
Art. 3.Competenza.
1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.
2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.
Art. 4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni.
1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.
Art. 5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.
1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.
Art. 6. Servizi minorili.
1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
Art. 7. Notifiche all'esercente la potestà dei genitori.
1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori.
Art. 8. Accertamento sull'età del minorenne.
1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.
Art. 9. Accertamenti sulla personalità del minorenne.
1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
Art.10. Inammissibilità dell'azione civile.
1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 433 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.
Art. 11. Difensore di ufficio dell'imputato minorenne.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
Art.12. Assistenza all'imputato minorenne.
1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.
2. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
Art. 13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione.
1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
Art. 14. Casellario giudiziale per i minorenni.
1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti minorenni nati nel distretto.
2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria.
Art. 15. Eliminazione delle iscrizioni.
1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.
2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.
Capo II - Provvedimenti in materia di libertà personale
Art. 16. Arresto in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
2. [Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in una comunità pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo l'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza] (3).
3. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne (4).
(3) Comma soppresso dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).
(4) Comma cosí modificato dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).
Art. 17. Fermo di minorenne indiziato di delitto.
1. E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni (5).
(5) Cosí sostituito dall'art. 37, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).
Art. 18. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.
3. Oltre nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.
4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale (6).
(6) Cosí sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13).
Art. 18-bis. Accompagnamento a seguito di flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.

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