Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306 - assegni per il nucleo familiare e di maternità...

Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, recante "Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144". G.U. 6 settembre 1999, n. 209 (Supp. Ord. n. 169)
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto conIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e conIL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che modifica i citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e in particolare l'articolo 3, relativo alle modalità integrative di valutazione delle componenti patrimoniali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/UL/543 del 13 luglio 1999, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; emanail seguente regolamento: Art. 1 1. 1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori: a. a. entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare; b. b. entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità. 2. 2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1° luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 2 1. 1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica. 2. 2. Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. 3. 3. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche. Art. 3 1. 1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento. 2. 2. La richiedente è tenuta a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della quota differenziale dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge, la richiedente è tenuta a presentare al comune, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'ente medesimo. Art. 4 1. 1. Il richiedente, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1 del presente regolamento, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo. 2. 2. Il richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare. 3. 3. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della legge, nonché dal presente regolamento. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso. 4. 4. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è richiesto. 5. 5. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A. 6. 6. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti. 7. 7. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge. Art. 5 1. 1. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale. 2. 2. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. Art. 6 1. 1. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato "ente erogatore" agli effetti della disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi. Art. 7 1. 1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture. 2. 2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica: a. a. l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario; b. b. la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio; c. c. la data della presentazione della domanda; d. d. l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità; e. e. il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno; f. f. le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente. 3. 3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute. Art. 8 1. 1. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione. Art. 9 1. 1. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. 2. 2. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto. 3. 3. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune. 4. 4. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalità tradizionali. Art. 10 1. 1. L'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi. 2. 2. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge, il Ministro per la solidarietà sociale provvede a rimborsare all'INPS gli importi risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1. Art. 11 1. 1. Il comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. 2. 2. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 luglio 1999 Allegato A 1. 1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue: a. a. si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata; b. b. il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base; c. c. il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dalla legge, secondo le seguenti formule: assegno per il nucleo: (valore della sc. equiv. d.lgs 109 eventuali maggiorazioni)/2,85 arrot. al centesimo x 36.000.000 assegno di maternità: (valore della sc. equiv. d.lgs 109 eventuali maggiorazioni)/2,04 arrot. al centesimo x 50.000.000 d. d. l'assegno è concesso, nella misura stabilita dalla legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 4, non è superiore al valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c). 2. 2. A titolo esemplificativo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno al nucleo familiare:
Numero componenti Scala di equivalenza Valore situazione economica riparametrato
(base: 1 comp.=1)scala d.lgs. 109/98 (base: 5 comp.=1)parametri art.65
4 2,46 0,93 (*) 33.480.000
5 2,85 1,00 36.000.000
6 3,20 1,12 40.320.000
7 3,55 1,25 45.000.000
8 3,90 1,37 49.320.000
(*) dato dal seguente calcolo: (2,46 0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,85 = 0,93
3. 1. Allo stesso modo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno di maternità:
Numero componenti Scala di equivalenza Valore situazione economica riparametrato
(base: 1 comp.=1)scala d.lgs. 109/98 (base: 3 comp.=1)parametri art.66
2 1,57 0,87 (*) 43.500.000
3 2,04 1,00 50.000.000
4 2,46 1,21 60.500.000
5 2,85 1,40 70.000.000
6 3,20 1,57 78.500.000
7 3,55 1,74 87.000.000
8 3,90 1,91 95.500.000
(*) dato dal seguente calcolo: (1,57 0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,04 = 0,87
4. 5. Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della valutazione del patrimonio del nucleo, si osservano i seguenti criteri unificati: a. a. nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare; b. b. dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000; c. c. l'indicatore della situazione economica patrimoniale (mobiliare e immobiliare) è assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali.

Legislazione

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