Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306 - ...assegni per il nucleo familiare e di maternità...

Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, recante "Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144". G.U. 6 settembre 1999, n. 209 (Supp. Ord. n. 169) IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto conIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e conIL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che modifica i citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e in particolare l'articolo 3, relativo alle modalità integrative di valutazione delle componenti patrimoniali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/UL/543 del 13 luglio 1999, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; emanail seguente regolamento: Art. 1 1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori: a. entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare; b. entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità. 2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1° luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 2 1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica. 2. Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. 3. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche. Art. 3 1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità

Legislazione

5x1000