Segnalazione di minori in difficoltà

A chi mi posso rivolgere per segnalare (in caso di bisogno) un bambino in difficoltà?
Di solito quando c'è un caso da segnalare è meglio non perdere tempo ... visto che l'iter burocratico è lento. Solitamente si devono fare tre denunce: una al Tribunale dei Minori alla Cortese attenzione del Presidente del Tribunale (che provvederà a darne incarico al giudice di competenza per le indagini preliminari) via Raccomandata ed inviando fax. Una seconda denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Minorile (di persona prendendo un appuntamento con il procuratore che si occupa della città dove risiede il minore). Una terza alla Questura (Ufficio Minori).
A cosa andrà incontro il minore dopo la segnalazione conoscendo i nostri iter burocratici così lenti?

Il minore andrà sicuramente incontro a qualcosa di positivo, nel senso che il tentativo di far emergere allo scoperto una situazione di disagio o maltrattamento porterà al miglioramento della situazione mediante opportuni provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Purtroppo nessuna rosa è priva di spine, in quanto alle volte i provvedimenti del Tribunale emettono provvedimenti che non possono soddisfare a tutti gli aspetti. Anche se l'iter burocratico è lento, bisogna pur iniziare una pratica per poterla vedere andare avanti e poi a buon fine. Ci sono però dei casi in cui i giudici prendono provvedimenti di urgenza nel giro di poche ore. Chiaramente dipende dalla gravità della situazione e dall'interpretazione che ne da il giudice stesso. Per questo motivo la segnalazione-denuncia deve essere più dettagliata possibile, adducendo non solo le proprie impressioni, ma anche dei documenti cartacei a dimostrazione di quanto si dice. Non ci sarà nessun giudice che, in base alla segnalazione di un cittadino emetta un provvedimento. Necessita di constatare la veridicità delle af fermazioni riportate nella denuncia stessa, quindi se sono allegati dei documenti che la comprovano, la pratica si facilita ed il provvedimento a favore del minore può essere preso con una certa rapidità, altrimenti le indagini saranno lunghe, procrastinando nel tempo l'adozione di un provvedimento.

Come procede la legge in questo caso dopo un'avvenuta segnalazione?
La legge procede, dopo una segnalazione, a dare incarico a Carabinieri e/o Assistenti Sociali (a seconda del caso) di svolgere indagini. Questi hanno il potere di convocare le parti, fare visite domiciliari, il tutto teso a verificare l'esistenza o la persistenza di quanto contenuto nella denuncia. Il giudice in seguito tira le somme. Di solito convoca separatamente anche lui le parti e, sulla base di tali colloqui, sui rapporti degli assistenti sociali e dei carabinieri, sulle relazioni di eventuali psicologi ASL e di parte dà un'indicazione di massima da seguire, indicazione che viene portata in camera di consiglio (tre giudici, uno dei quali è colui che ha istruito la pratica) e lì viene emanato il provvedimento. Contro di esso può essere fatto ricorso entro 5 giorni dalla sua notificazione alle parti. Se esso viene disatteso dalle parti, può essere fatto ricorso alla forza pubblica per il suo adempimento. Gli assistenti sociali sono chiamati a vigilare, di solito con l'ausilio dello psicologo, sul buon andamento del progetto delineato e voluto dal Tribunale Minorile, ma il parere degli assistenti sociali non è vincolante, nel senso che qualunque loro proposta non deve essere accettata a priori. È bene ricordarsi che è sempre e solo il giudice a prendere le decisioni, quindi ci si può opporre a quanto "sancito" dai servizi sociali, rivolgendosi direttamente al giudice.
Chi segnala si deve esporre in prima persona essendo un privato e non un'istituzione come ad esempio la scuola?
Le segnalazione è sempre bene farle esponendosi di prima persona anche se una segnalazione anonima potrebbe dare corso ugualmente a tutto l'iter fino ad ora spiegato, ma a parte la contrarietà morale sull'anonimato (ritengo che ognuno debba prendersi la responsabilità delle proprie azioni e idee, specie se tese all'aiuto di un bambino), il fatto che il giudice possa avere un ulteriore interlocutore non istituzionale aiuta moltissimo (vi sono molti giudici che non hanno molta fiducia nei servizi sociali e quindi prediligono il rapporto con il privato o con le associazioni di settore e questo perché i servizi vedono la realtà dal di fuori e si fanno un'idea della situazione per sommi capi dopo brevi colloqui o visite domiciliari, mentre i privati sono maggiormente coinvolti nella casistica e spesso ci vivono a stretto contatto avendone spesso una visuale più ampia e migliore. Il giudice fa comunque presto a verificare se la persona che ha davanti è obiettiva e credibile). Chiaramente bisogna fare molta attenzione a come viene redatta una denuncia per non incorrere in una contro denuncia per diffamazione. Una delle regole da seguire è quella di non scrivere "quella persona fa questo", ma scrivere "si dice che quella persona faccia questo".