Sull'affido in generale

Cos’è l’affidamento familiare?
L'affidamento familiare è un intervento "a termine" di aiuto e sostegno ad un bambino/a che proviene da una famiglia in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi della sua educazione e delle sue necessità materiali ed affettive. L'affido dura il tempo necessario al recupero della famiglia di origine, con la quale il bambino mantiene un legame e dove, prima o poi, rientrerà. Gli affidi hanno finora riguardato l'area degli interventi di volontariato; si sta lavorando per meglio definire e riconoscere anche questi interventi di aiuto forniti dalle famiglie. L'affidamento di un bambino/ ad una famiglia diversa dalla sua è un intervento del Servizio Sociale delicato ed impegnativo.
L'affidamento familiare (o temporaneo) è stato introdotto dalla legge n.184 del 1983 che ha disciplinato anche l'attuale adozione. L'art.2 di questa legge dice che "il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia". Presupposto dell'affidamento è, dunque, una incapacità, una difficoltà educativa dei genitori che deve però avere il carattere della transitorietà, della temporaneità e proprio questa temporaneità distingue l'affidamento dagli altri sistemi di definitiva sostituzione del nucleo familiare. L'affidamento infatti non modifica la situazione familiare del minore: i genitori conservano la potestà, ma l'esercizio di questa, così come il dovere di mantenere, istruire, educare il minore, secondo il dettato dell'art. 30 della Costituzione, compete agli affidatari. L'altro, fondamentale, compito degli affidatari è il dover agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori al fine di favorirne il rientro nella famiglia d'origine: questa è la grande responsabilità che grava sulla coppia affidataria la quale dovrà impostare tutto il rapporto col bambino in un'ottica di gratuità, senza alcuna prospettiva di eventuale adozione dello stesso. Possiamo dire, dunque, che l'affidamento consiste in una sorta di "adozione allargata": gli affidatari, infatti, devono prendersi cura non solo del minore ma di tutto il suo nucleo familiare, affinché possa superare il momento di temporanea difficoltà. Gli affidatari possono essere: una famiglia, possibilmente con figli minori, o una persona singola o una comunità di tipo familiare: solo in caso di impossibilità a reperire un conveniente affidamento familiare, è consentito come extrema ratio anche il ricovero in un istituto. L'affidamento viene predisposto dal Servizio Sociale, ossia dalla struttura amministrativa preposta al servizio di tutela dell'infanzia, ma per diventare esecutivo necessita dell'intervento di un organo giudiziario. Nel caso in cui la famiglia di origine abbia espresso il suo assenso all'affi damento temporaneo del figlio ad un'altra famiglia sarà il Giudice Tutelare ad emettere il decreto con cui l'affidamento diviene esecutivo; nel caso in cui, invece, non ci sia il consenso della famiglia d'origine, sarà il Tribunale per i Minorenni competente a renderlo esecutivo, eventualmente anche limitando o escludendo del tutto la potestà dei genitori, limitatamente per il periodo di durata dell'affidamento stesso, periodo che dovrebbe servire alla famiglia d'origine per un recupero delle condizioni necessarie al ruolo dei genitori. L'affidamento può infatti cessare per il venir meno della situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato, o nel caso in cui la prosecuzione rechi pregiudizio al minore oppure ancora per la decorrenza del tempo previsto nel progetto del Servizio Sociale, salvo nel caso in cui l'interesse del minore ne esiga la sua prosecuzione. Una volta cessato l'affidamento il giudice, valutata la situazione, potrà disporre il reinserimento del minore nella famiglia d'origine oppu re un nuovo affidamento presso un'altra famiglia oppure ancora potrà dichiarare il minore in stato di adottabilità, nel caso in cui l'incapacità dei genitori della famiglia di origine assuma il carattere della definitività.
Possiamo decidere di adottare il bambino che ci è stato affidato?
In generale non è possibile: affido e adozione seguono percorsi differenti, non sovrapponibili. Tuttavia in casi e con condizioni particolarissime, questo cambiamento potrebbe verificarsi.
Se rifiutiamo l'affido di un bambino che non ha l'età o le caratteristiche che noi ci immaginiamo verremo ancora contattati?
Certo! È nell'interesse di tutti realizzare un buon abbinamento tra bambino e famiglia affidataria.
Esistono diversi tipi di affido?
Sì, l'affido può essere:

  • Consensuale, quando i genitori sono concordi con il provvedimento; avviene con il consenso valido dei genitori o di chi ha la patria potestà. Viene effettuato attraverso i servizi sociali ed Ë convalidato dal giudice tutelare. L'affidamento del proprio figlio ai parenti entro il 4 grado può avvenire senza particolari formalità (vedi cap. 3).
  • Giudiziale, quando non vi è il consenso dei genitori e l'affido è decretato dal tribunale per i Minorenni. In attesa delle decisioni definitive del tribunale il minore può essere affidato ad una famiglia già dichiarata idonea alla quale il minore potrebbe essere dato in adozione alla fine del procedimento. La famiglia non viene resa nota ai parenti del minore (gli incontri con bambino avvengono un ambiente neutro - in genere presso l'USL) per assicurare l'incognito, obbligatorio per legge, nell'adozione.

L'affidamento è progettato in base alle esigenze del bambino, alla sua situazione familiare specifica, ed ai problemi che essa presenta.
Che durata può avere l’affido?
La durata dell'affido è stabilita dal progetto, che può prevedere:

  • Periodi lunghi (1 o più anni)
  • Periodi brevi (pochi mesi, giorni, vacanze estive)
  • L'affidamento può riguardare anche solo una parte della giornata, per lo svolgimento dei compiti scolastici, oppure essere necessario per i soli fine settimana.
Esistono dei limiti legali relativi al numero di bambini da poter prendere in affidamento?
No, non esistono limiti legali al numero di bambini da poter prendere in affidamento, ma essendo i vari centri affidi dei comuni o le ASL, su delega del comune, a dare i bambini in affidamento, tutto dipende da psicologi e assistenti sociali che dovrebbero dare i bambini in affidamento, dipende cioè se reputano che tu/voi possiate aiutare concretamente quel bambino in più, ovvero il numero dipende dalla loro discrezionalità.
Come fare per avere in Affido un bambino.
Prima di tutto occorre precisare che esistono più tipi di affidamento e tra questi bisogna indicare verso quali ci si sente maggiormente portati o verso quali le nostre risorse umane siano più adatte.
Sostanzialmente si deve differenziare tra residenziali e part-time, ovvero dove si preveda una convivenza più stabile possibile (quindi anche con pernottamento) ed altri di semplice ausilio alla famiglia e al bambino, in cui il minore rientri in casa a dormire.
Anche qui, in base a disponibilità, età, situazione familiare sono gli psicologi preposti alla verifica a valutare se ciò che viene richiesto è effettivamente adeguato.
Primo passo, quindi, e' quello di rivolgersi ai centri affidi e dare la propria disponibilità. Maggiori sono i centri affidi a cui ci si rivolge, maggiori le possibilità di ottenere quanto richiesto.
Limitazione, però, di questa procedura è il fatto che, almeno allo stato attuale, i centri affidi non siano tra loro collegati. Quindi può succedere che lei si rivolga ad un Centro Affidi e questi non abbia bambini da affidare, ma altri centri affidi potrebbero avere la necessità di collocare qualche minore.
L'affidamento, infatti, può prevedere anche un allontanamento dalla famiglia di origine molto forte, come lo spostamento del minore in altra regione. Le consiglierei anche di inviare una sua lettera, quanto più dettagliata possibile, al Presidente di ogni Tribunale Minorile che ha sede in ogni capoluogo di Regione.
L'idea che ci ha fatto nascere deriva proprio da questa limitazione. Vogliamo mettere in contatto realtà di abbandono con situazioni familiari e strutture in grado di soddisfare la richiesta. Per legge non possiamo dare in affidamento bambini, ma qualora fossimo a conoscenza di casi per cui non si riesca a trovare una sistemazione, proponiamo alle persone che ce ne hanno fatto richiesta tale ipotesi. Se c'e' ancora interesse, provvediamo a mettere in contatto il centro affido in questione con la famiglia o l'ente disposto a prendere il bambino, saranno poi gli psicologi e gli assistenti sociali a valutare l'affidabilità' della famiglia in questione. Tutto in maniera gratuita naturalmente, in quanto ci preme aiutare un numero maggiore di bambini che possano aver bisogno di amore, quell'amore troppo spesso negato loro.
Vorrei sapere se i Servizi prima di apportare modifiche al progetto d'affidosono tenuti a consultare la famiglia affidataria.
Dipende da come è stato promulgato il provvedimento di affido. In linea generale dovrebbe essere che i servizi dovrebbero consultare la famiglia affidataria, in quanto il progetto dovrebbe essere concordato insieme per l'interesse del minore, ma non è raro il caso in cui ciò non accade ed i servizi si arrogano il diritto di decidere per tutti, ivi incluso il rientro in famiglia del minore. Organo superiore ai servizi è sempre il tribunale dei Minorenni ai quali è bene rivolgersi ogni volta che manca il dialogo con i servizi sociali
Riccardo - info@sos-affido.it
È possibile ottenere l’affido di un bambino per chi è single?
Il fatto di essere single non è certo un ostacolo, anche se in un caso del genere viene preferita una coppia, in modo da sostituire entrambe le figure di riferimento per il minore. Il requisito di essere single è visto con maggiore simpatia nei casi in cui la famiglia naturale sia ancora presente e non sia troppo negativa.
Per richiedere l'affidamento non consiglio di rivolgersi al servizio sociale o al centro affidi perché, oberati di lavoro, non potrebbero garantire una risposta immediata ed efficace.
Consiglierei pertanto di rivolgersi direttamente al Presidente del Tribunale dei Minori del Capoluogo di Regione della Regione dove il bambino ha la residenza, di scrivere una lettera al Presidente spiegando la situazione, le proprie motivazioni, parlando di sé e delle proprie possibilità economiche, della presenza di un/una compagno/a (se esiste), della disponibilità di tempo nell'occuparsi del bambino. Qualche giorno dopo aver inviato la lettera in Raccomandata con ricevuta di Ritorno (o, meglio, se abita vicino, dopo averla consegnata a mano ed averla fatta protocollare) recarsi alla cancelleria civile del Tribunale Minorile e chiedere se tale lettera è stata consegnata al Presidente. Dopodiché chiedere un appuntamento con il Presidente o eventualmente con il Giudice minorile che si occupa del caso (il rapporto personale è sempre preferito dai giudici piuttosto che una semplice lettera). In tale colloquio ribadire le proprie posizioni in merito alla situazione (anche perché arrivano in tribunale molte lettere ogni giorno e molte non vengono lette se non dopo mesi).