COS'E'
Con l'espressione "affidamento dei minori" si fa riferimento al complesso di provvedimenti previsti dalla L. 184/83 per assicurare al minore che si trovi temporaneamente in situazioni di abbandono materiale e/o morale un ambiente idoneo al suo corretto sviluppo fisico-psichico-sociale. La legge prevede che il minore in situazioni di temporaneo abbandono materiale e/o morale possa essere temporaneamente allontanato dalla famiglia d'origine - impossibilitata o incapace di adempiere ai propri compiti di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli - per essere inserito in altre entità (indicate dalla stessa legge) in grado di sopperire alle mancanze della famiglia naturale.
Il minore potrà essere temporaneamente affidato:
- preferibilmente ad un'altra famiglia; - oppure ad una persona singola;
- (in questi due casi si parla di "affidamento familiare")
- come terza ipotesi e' previsto l'inserimento in una comunità di tipo familiare (quali la comunità-alloggio e il gruppo - famiglia);
nel caso le suddette forme di affidamento non siano realizzabili, e' previsto l'inserimento del minore in istituto.
A CHI
Sono soggetti all'affidamento i minori di età in stato di temporaneo abbandono materiale e/o morale. Presupposto per l'affidamento e', quindi, una transitoria difficoltà della famiglia d'origine del minore a garantire allo stesso le cure che normalmente si prestano in ambito familiare. L'affidamento non deve essere confuso con l'adozione, rimedio più radicale che comporta il definitivo inserimento del minore all'interno di una nuova famiglia, qualora il Tribunale per i minorenni abbia accertato un'irreversibile situazione di abbandono del minore.
A COSA SERVE
Obiettivo di fondo dell'affidamento e' quello di permettere al minore di vivere in un ambiente sereno, affinché egli possa percorrere un corretto processo di crescita fisica - psichica e sociale, anche quando i genitori naturali non sono più in grado di occuparsi di lui. Nel contempo l'inserimento del minore in un ambiente idoneo deve essere affiancato da azioni volte a permettere il suo rientro nella famiglia d'origine: sarà compito dei servizi locali responsabili dell'affidamento promuovere una serie di interventi volti al recupero della famiglia in difficoltà; sarà compito del soggetto affidatario (famiglia, comunità di tipo familiare, ecc.) agevolare i rapporti del minore con la famiglia d'origine
IMPORTANTE
Chi ha avuto in affidamento il minore deve provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni date in proposito dai genitori naturali (qualora non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà o, in ogni caso, non abbiano tenuto una condotta pregiudizievole per il figlio); dovrà, inoltre, agevolare i rapporti del minore con la famiglia d'origine, nell'intento di favorirne il rientro.
COME
Si devono distinguere due diversi procedimenti di affidamento dei minori, a seconda che sussista o meno il consenso della famiglia d'origine del minore. Relativamente ai genitori naturali va ricordato che questi possono, come no, essere stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale
"Affido amministrativo"
- Quando sussiste il consenso dei genitori, l'affidamento e' disposto dal servizio sociale del comune; il Pretore, nella veste di Giudice Tutelare, si limita a rendere esecutivo il provvedimento di affido. In termini più dettagliati la procedura di affidamento si articola in quattro fasi:
- acquisizione del consenso dei genitori da parte del servizio sociale del comune;
- audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni, ma se opportuno, anche di età inferiore;
- "convenzione" tra il comune e l'affidatario (la responsabilità della scelta dell'affidatario ricade, quindi, sull'ente locale);
- visto di esecutività del Giudice tutelare.
2. Nel caso i genitori non esprimano il proprio consenso, vi provvede il Tribunale dei Minorenni, su istanza del servizio sociale. Si e' concordi nel ritenere che anche in tale caso l'individuazione del soggetto affidatario spetti all'ente locale.
In entrambi i casi il provvedimento di affidamento deve indicare:
- i motivi per cui si procede all'affidamento;
- i compiti dell'affidatario;
- la presunta durata dell'affidamento;
- il servizio sociale che dovrà vigilare sull'affidamento e quindi riferire periodicamente all'autorità giudiziaria.
L'affidamento ha termine con provvedimento di chi lo ha disposto (Giudice Tutelare o Tribunale per i minorenni), tanto nel caso il minore possa rientrare nella famiglia d'origine, quanto nel caso la situazione di disagio familiare che aveva giustificato l'affidamento si riveli irrecuperabile; in questo ultimo caso il Giudice Tutelare richiede al Tribunale dei minorenni di dichiarare il minore in stato di adottabilità.