Intervista al Procuratore Moscato del Tribunale dei Minorenni di Campobasso

Da L'eco del Molise del 08/02/2008
Di Stefano Venditti

1. Il Molise è interessato dal fenomeno del bullismo?

Il Molise al pari di tutte le altre regioni italiane è sicuramente interessato al fenomeno del bullismo laddove con questo termine si intendono indicare tutti quei comportamenti denotati da forme di prevaricazione violenta nei confronti di un coetaneo che viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni.

2. Quali sono le forme di bullismo presenti e le tecniche di indagine che vengono adottate?

Sotto il profilo penale i comportamenti inquadrabili nell’ambito del fenomeno del bullismo sono tra i più vari : a titolo esemplificativo potrei ricordare le percosse (art.581 c. p.), le lesioni (artt. 582 e ss c. p.) il danneggiamento (art. 635 c. p.) l’ingiuria, la diffamazione (artt. 594 e 595 c. p.) la minaccia (art. 612 c. p.); la molestia o disturbo alle persone (art. 660 c. p.) o forme più gravi e allarmanti quali la violenza privata (art. 610 c.p.) l’estorsione (art. 629 c.p.) la rapina propria e impropria (art. 628 c.p.). Vi sono poi altre forme di bullismo che, pur non concretizzando ipotesi di reato, non vanno trascurate in quanto, seppure non assumono forme eclatanti di violenza, proprio perché esercitate in maniera più subdola sono da considerarsi addirittura produttive di un danno più grave : intendo riferirmi al cosiddetto bullismo psicologico che si concretizza nell’emarginazione o nell’esclusione del ragazzo o della ragazza da gruppi di aggregazione , a farlo o a farla sentire inadeguato e ciò a lungo andare può comportare l’insorgere di insicurezza, ansia o depressione che talora sfociano (come di recente è avvenuto ad Ischia) anche in atti inconsulti ed estremi quali il suicidio Quanto alle tecniche di indagine non si discostano sostanzialmente da quelle adottate di norma per l’acquisizione delle fonti di prova in altre tipologie di reato : un particolare aspetto assume però il cosiddetto bullismo elettronico vale a dire quello in cui ci si avvale, per effettuare azioni di bullismo o molestare in qualche modo una persona, di dispositivi di comunicazione come ad esempio la posta elettronica, i messaggi di testo quali SMS, MMS ,i telefoni cellulari, fotografie scattate senza permesso, scambio di filmati violenti o pornografici, diffusione di filmati intimi o riservati, o l'uso di siti web con contenuti diffamatori. In tali ipotesi nelle indagini ci si avvale di personale particolarmente qualificato quali gli agenti della polizia postale o si fa ricorso alla mappatura dei tabulati telefonici che si acquisiscono presso i vari gestori di telefonia mobile.

3. Quali sono i dati in possesso della Procura su questo fenomeno?

Sotto un profilo numerico i dati di questo fenomeno in senso assoluto non appaiono sicuramente significativi se però questi dati vengono contestualizzati sé cioè vengono rapportati alla popolazione molisana e soprattutto, per quanto attiene al profilo penale, all’esiguo numero di minori ricompresi nella fascia di età dei cosiddetti “minori imputabili” cioè quella tra i 14 e i 18 anni, la questione cambia aspetto e il fenomeno va guardato e affrontato con doverosa attenzione sia sotto il profilo della prevenzione che di quello della repressione. Ho inoltre ragione di ritenere che il fenomeno sia sicuramente più diffuso di quel che appare dai dati ufficiali e dai casi denunciati e ciò sia perché vi è una certa ritrosia delle persone offese a denunciare gli episodi di cui sono rimasti vittime sia per una generalizzata sottovalutazione del fenomeno stesso da parte dei genitori, degli insegnanti e talora anche di parte delle forze dell’ordine che tendono a sottostimare se non addirittura a giustificare il fenomeno qualificando i singoli episodi come semplici “bravate” o “ragazzate” tipiche dell’età adolescenziale e non sintomatiche di una situazione di disagio e di irregolarità del comportamento.

4. Da un punto di vista strettamente legale a cosa va incontro un ragazzo o una ragazza che compie un atto di bullismo?

Occorre preliminarmente precisare che il processo penale minorile è improntato al principio della minima offensività vale a dire che, dal momento che sono sottoposti a valutazione dei giudici i comportamenti di un soggetto in una fase evolutiva della personalità, il processo cui il minore viene sottoposto deve principalmente mirare a garantire la sua rieducazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle convenzioni internazionali cui si è conformata la legislazione italiana in materia. Va da sé pertanto che l’aspetto punitivo assume un carattere del tutto residuale e viene riservato a quei casi in cui si è in presenza di un minore, che abbia già precedenti penali e che non abbia saputo mettere a frutto le opportunità di recupero a lui offerte.L’istituto preposto al conseguimento di tali finalità educative è principalmente quello della messa alla prova attraverso il quale, previa sospensione del procedimento penale per un periodo più o meno lungo di tempo e previa strutturazione di un apposito piano di intervento da parte dei Servizi Sociali Minorili, il minore viene coinvolto in una serie di attività di natura educativa, di solidarietà, di impegno nel sociale, di riconciliazione con la vittima del reato. .All’esito di tale periodo se il minore ha dato prova di aver maturato una revisione critica del proprio operato e di aver compreso il disvalore sociale del suo comportamento verrà dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti altrimenti, se non potrà essere ammesso a godere di altri benefici, su cui non posso soffermarmi per ovvie ragioni di sintesi, potrà essergli irrogata la pena prevista per il reato da lui commesso con l’avvertenza che comunque tale pena è applicata in misura ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per i maggiorenni per effetto della concessione obbligatoria della diminuente della minore età.

5. Se il bullo è un minore la responsabilità è anche dei genitori e/o degli insegnanti?

Occorre in proposito evidenziare che per l’ordinamento italiano la responsabilità penale è personale per cui del reato può essere chiamato a rispondere unicamente il suo autore e giammai altri soggetti. Quanto ai genitori è da dire che qualora dalle indagini effettuate vi è ragione di ritenere che il comportamento irregolare del minore possa essere addebitato a carenze più o meno gravi dei genitori nell’adempimento della funzione genitoriale che loro compete, il Tribunale per i Minorenni, su ricorso proposto dalla Procura per i Minorenni o da quanti altri ne avessero interesse, aprirà un apposito procedimento, ai sensi degli artt. 330 e seg. c.c. all’esito del quale, qualora venissero accertate tali carenze, si potrà pervenire ad una declaratoria di limitazione o di decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio minorenne con affidamento di quest’ultimo ai servizi sociali per l’attuazione di appositi interventi di sostegno che potranno durare anche sino al compimento della maggiore età. Inoltre la mancata attuazione di azioni correttive del comportamento dei figli e, più in generale, il non avere impartito agli stessi un' appropriata educazione ( cd. culpa in educando) e il non aver esercitato sui medesimi una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere la loro irregolarità nei comportamenti (cd. culpa in vigilando) stanno alla base anche della responsabilità civile sotto il profilo patrimoniale dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne che sia capace d'intendere e di volere (art. 2048, 1° comma cod. civ.). Vale a dire che i genitori potranno essere chiamati a risarcire la vittima del reato per i danni da lui subiti dal momento che, per legge non può risponderne il minorenne privo com’è di un’autonomia patrimoniale. La responsabilità dei genitori non è, tuttavia, oggettiva e assoluta: essi possono esserne esonerati, solo se dimostrano di non avere potuto impedire il fatto, malgrado avessero impartito al figlio una educazione adeguata e di aver vigilato sul medesimo. Se il figlio invece non è capace d'intendere e di volere, il genitore, nel caso in cui i1 figlio abbia commesso un illecito, deve dimostrare, se vuole sottrarsi da responsabilità di averlo sorvegliato (azione questa più intensa della vigilanza) e di non avere ciononostante potuto impedire l'evento dannoso, (art. 2047 cod.civ.).Gli insegnanti hanno una posizione analoga, ma non identica a quella dei genitori: perché possa configurarsi una loro responsabilità è necessario che l'atto illecito sia stato commesso dall'allievo durante il tempo in cui è sottoposto alla sua vigilanza (art. 2048, 2° comma cod. civ.). Come il genitore, l'insegnante può liberarsi da responsabilità soltanto dimostrando di non avere potuto impedire il fatto.Un'ipotesi tipica di responsabilità dell'insegnante si ha, quando il fatto si verifica mentre egli si è allontanato dalla classe. In ogni caso la vigilanza deve essere assicurata all'interno della struttura scolastica anche fuori dalla classe e spetta alla dirigente scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. Qualora si tratti di istituto statale la responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato per cui il danneggiato può agire indifferentemente contro l'insegnante o contro lo Stato : di fatto, a "pagare" è sempre quest’ultimo, che può poi rivalersi contro l'insegnante, se questi ha agito con dolo (intenzione) o colpa grave (violazione grave dei doveri che incombono su di lui).

6. Il fenomeno è principalmente presente nelle scuole medie e superiori. La Procura ha mai pensato, o è mai stata contattata da quale Dirigente Scolastico, di attuare qualche progetto direttamente sul campo insieme alla Direzione Regionale Scolastica di formazione per meglio affrontare e prevenire questa autentica piaga?

Sino ad oggi iniziative in tal senso non sono state intraprese né mi risulta che siano stati contattati i colleghi del Tribunale per i Minorenni. In proposito è da evidenziare che anche se non tutti gli episodi di bullismo avvengono nella scuola, ritengo che proprio all’interno di questa sia possibile più facilmente intervenire per contrastare e prevenire tale fenomeno in quanto la scuola nei suoi diversi gradi è il luogo privilegiato per interventi di costruzione dell'autostima, di sperimentazione ed acquisizione di abilità da parte dell’alunno. E’ evidente che tutti gli adulti di riferimento dei ragazzi ( genitori e insegnanti in primis) hanno la responsabilità di attivarsi, ognuno nel proprio ruolo e compito educativo. In tale ottica qualora le agenzie educative preposte in via principale ad assolvere a tale compito, dovessero ritenere utile il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria minorile, posso fin da ora assicurare la mia disponibilità a collaborare per sensibilizzare i nostri giovani e indirizzarli verso forme di comportamento più consone e rispettose della civile convivenza. In proposito debbo rammentare che il bullismo è sostanzialmente un fenomeno sociale e, anche se i singoli episodi di prepotenza coinvolgono pochi ragazzi, non può essere considerato come un fatto attinente soltanto alla sfera privata dei soggetti coinvolti e se si vuole conseguire l’obiettivo di una sua riduzione occorre rafforzare la cultura della legalità e della responsabilità individuale e collettiva. Appare necessario inoltre sensibilizzare da un lato i genitori che spesso sottovalutano e giustificano al di là dell’evidenza sempre e comunque i comportamenti trasgressivi dei propri figli e dall’altro gli operatori scolastici che spesso, nel timore che episodi di bullismo possano essere interpretati come un fallimento della funzione educatrice della scuola, tendono a non far emergere queste situazioni di malessere. Sarebbe necessario rammentare loro che gli insegnanti e i dirigenti scolastici, insigniti del ruolo di pubblico ufficiale, hanno l’obbligo di segnalare ogni fenomeno “anormale” e fingere di ignorare il problema non vale a risolverlo ma semmai a farlo incancrenire tant’è che spesso, proprio per questa loro eccessiva tolleranza, gli insegnanti perdono di autorità agli occhi degli alunni e diventano loro stessi vittime di episodi di violenza.

7. Una sua opinione sulla escalation del bullismo. Perché secondo lei il bullismo attrae tanto i ragazzi in età scolare?

Da oltre 25 anni esercito la mia attività presso gli uffici giudiziari minorili del Molise e in questo mio lungo periodo di permanenza ho potuto verificare di persona i profondi mutamenti intervenuti nella famiglia la cui crisi ha finito per influenzare anche il comportamento e la personalità dei ragazzi . Sono convinto che le condotte inadeguate si verifichino, con maggiore frequenza quando i genitori non hanno saputo costituire per i propri figli valide figure di riferimento e non hanno saputo fornire agli stessi i limiti oltre i quali certi comportamenti non sono consentiti. Un fattore importante nello sviluppo di modalità aggressive nella relazione con gli altri è da individuare per un verso nell'eccessiva permissività e tolleranza dei genitori verso l'aggressività agita dai loro figli verso i coetanei mentre, sotto un altro aspetto, l'uso eccessivo di punizioni porta i ragazzi ad utilizzarle nei confronti dei pari età più deboli come strumento per imporre loro le proprie regole. Si è assistito inoltre ad una progressiva perdita di credibilità degli adulti ai quali i ragazzi, sia all’interno della famiglia che in ambito scolastico, non riconoscono più quella autorevolezza che in altri tempi costituiva un fattore imprescindibile nella formazione della loro personalità. Formano infine un terreno fertile per il radicamento del bullismo anche la situazione di benessere della società moderna che priva i giovani dello stimolo ad impegnarsi per il soddisfacimento dei loro bisogni e li spinge alla ricerca di nuove emozioni, alla trasgressione e all’estremizzazione dei comportamenti in ciò agevolati anche dalle tecnologie moderne (televisione, internet ) che, proponendo spesso modelli discutibili che i ragazzi tendono ad imitare, li indirizzano verso una realtà deformata e deviante.

Utilità

5x1000