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      CommentAuthorStaff
    • CommentTime17 Dec 2002 modificato
     

    Argomento: Durata temporale dell'affido

    Inviato da: Serena Di Franco

    Data/ora: 11/08/01 22.32.54


    Abbiamo una bimba di 12 anni in affido. Conosciamo molto bene la famiglia, che è di origine albanese e risiede in Italia da numerosi anni. I genitori, che hanno altri tre figli, risiedono nel comune di nascita di mio marito ed il padre lavora nell'azienda agricola di mia cognata. I genitori si sono mostrati d'accordo ad affidare la bimba a noi, che risiediamo in un' altra regione, per consentirle una migliore istruzione e migliori occasioni di vita. Il nucleo familiare è monoreddito e non potrebbe coprire agevolmente gli oneri necessari alla crescita dei figli. La bimba è stata d'accordo fin dall'inizio, ed ora sono due anni che vive con noi. Vede i genitori durante le feste scolastiche e drante l'estate. Fin dall'inizio le abbiamo detto che la lasciavamo libera di decidere fino a quando rimanere presso di noi. Anche i genitori sono d'accordo a seguire la sua volotà.La bimba ci sembra serena, frequenta le scuole medie con profitto, è socievole sebbene non sia espansiva e non manifesti con facilità i suoi sentimenti. .

    Il comune, cui abbiamo presentato domanda di affido, ha emanato un atto di affido, reso esecutivo da giudice tutelare,con scadenza il 31 di marzo 2001. Naturalmente la bimba ha concluso l'anno scolastico presso di noi ed attualmente è in Albania dove è andata con la famiglia per passare un periodo di vacanza. La prossima settimana tornerà con noi. Contemporanemente, sempre in accordo con i genitori, presenteremo al comune una richiesta per un nuovo periodo di affido, almeno biennale, per consentirle di terminare le scuole medie.

    A questo punto ci chiediamo se esiste un limite temporale di legge per il rinnovo dell'affido e se è ipotizzabile pensare ad un rinnovo fino alla conclusione del corso di studi superiori, sempre nell'ipotesi che ci sia l'accordo dei genitori naturali e della bimba. Non vogliamo porci nell'illegalità, ma ci piacerebbe continuare a tenere con noi la bimba .




    Risposta: Durata temporale dell'affido

    Inviato da: Giuseppina

    Data/ora: 05/03/02 17.31.32


    Ti consiglio di rivolgerti direttamente al Tribunale o meglio al giudice che ha decretato il precedente affido.




    Risposta: Durata temporale dell'affido

    Inviato da: Riccardo Ripoli

    Data/ora: 15/03/02 11.39.28


    La legge 149 del 28/3/01 cita, all'articolo 4 comma 4: "Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore"

    E' presumbile che si possa rinnovare l'affido ogni due anni, qualora ce ne siano i presupposti ed il giudizio del giudice sia favorevole.

    Visto che nella egge si fa riferimento al Tribunale dei Minori credo che sia corretto il suggerimento di Giuseppina di rivolgersi al Tribunale, ma prima andrei a parlare con il Giudice Tutelare per evitare uno scavalcamento e sentire quale sia il suo parere in merito.

    Nel caso specifico credo che non ci siano problemi al prolungamento dell'affido, se tutte le parti in campo, bambina inclusa, si dichiarano d'accordo.

    La legge poi non prevede l'impossibilità ad un minore di risiedere presso qualcuno, anche in regime di non affidamento, ma all'articolo 9, comma 4 e 5 si prevede l'obbligo di segnalare la cosa al Tribunale

    "4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.

    5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità"


    Mio consiglio pratico sarebbbe:

    1) Scrivere una raccomandata spiegando la situazione a Giudice Tutelare, Presidente trib minorile, Procuratore capo della Repubblica per i minori

    2) Chiedere appuntamento con i soggetti sopra indicati


    A sua disposizione all'indirizzo e-mail <!-- BBcode auto-mailto start --><a href="mailto:info@sos-affido.it">info@sos-affido.it</a><!-- BBCode auto-mailto end --> o per telefono 347/184.185.0 o di persona in Toscana