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      CommentAuthorJamin
    • CommentTime15 Feb 2008
     

    Con questo post rispondo ad una domanda relativa alle leggi che regolano il congedo parentale. Vista l'importanza dell'argomento ho aperto per questo una nuova discussione. Di seguito le disposizioni previste dalla legge. Purtroppo la materia risulta essere molto complicata, invitiamo quindi ad aggiungere nuove informazioni, magari derivanti anche da un'esperienza diretta.

    La legge n. 184 del 4 maggio 1983 che disciplina l'affidamento e l'adozione, sancisce nell'articolo 39-quater il diritto dei genitori affidatari o adottivi ad usufruire di due tipologie di benefici.

    - L'astensione obbligatoria dal lavoro della durata di 3 mesi così come regolato dall'articolo 6 comma 1 della legge n. 903 del 9 dicembre 1977, anche se il minore ha superato i 6 anni di età. In questo modo, la madre affidataria può usufruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro durante i primi 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, anche se il bambino ha più di 6 anni, continuando a percepire il proprio stipendio.

    - Permessi lavorativi per una durata massima di 6 mesi durante il primo anno di ingresso del bambino in famiglia, fino a che il minore non abbia compiuto i 6 anni di età. Questo permesso può essere riconosciuto anche al padre in alternativa alla madre lavoratrice, ed anche quando i figli sono affidati al solo padre.

    Le leggi di riferimento sono le seguenti:

    - Legge n. 184 del 4 Maggio 1983 - articolo 39-quater
    - Legge n. 903 del 9 Dicembre 1977, art. 6 comma 1 e 2, art.7
    - Legge n. 1204 del 30 Dicembre 1971, art. 7 e art. 15 comma 2

    Spero di essere stata chiara, in ogni caso sono sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.
    Jamin

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      CommentAuthorire.let
    • CommentTime16 Feb 2008
     

    ho fatto la stessa domanda al mio ufficio personale del comune dove lavoro e c'e discordanza loro affermano che per quanto riguarda l'astensione obbligatoria e possibile solo fino al compimento del sesto anno di vita del bambino poi si può usufruire solo della facoltativa come mai non ci sono informazioni uguali???

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      CommentAuthorJamin
    • CommentTime17 Feb 2008
     

    La materia purtroppo è molto complicata e a mio avviso la legge manifesta delle lacune derivanti dalla comparazione della materia dell'affidamento e dell'adozione.

    Infatti la legge 184 del 4 Maggio 1983, che regola l'affidamento e l'adozione, sancisce nell'articolo 39-quarter che i genitori possono usufruire dell'astensione dal lavoro obbligatoria anche se il minore ha superato i 6 anni di età. In questo comma tuttavia il legislatore fa riferimento solo all'adozione e all'affidamento preadottivo, dimenticandosi però di regolare l'affidamento.

    Allo stesso tempo però, l'articolo 39-quarter rimanda alla legge del 9 Dicembre 1977, precisamente all'articolo 6 che descrive l'astensione obbligatoria dal lavoro, facendo però rientrare a questo punto anche l'affidamento. Ed è in questa legge che si stabilisce che i genitori affidatari possono usufruire dell'astensione obbligatoria fino a che il minore non abbia compiuto i 6 anni di età.

    A questo punto ci sarebbe da stabilire quale delle due leggi abbia una forza maggiore sull'altra partendo però dal presupposto che l'affidamento è regolato dalla legge n. 183 del 4 Maggio 1983, che per la materia trattata equipara comunque affidamento e adozione. Ed è a mio parere per questa imprecisione che esistono informazioni differenti. Bisogna poi sottolineare che una cosa è la legge e ciò che prescrive, altra cosa è invece la prassi applicativa.

    In ogni caso prometto di rivolgere la questione ad un avvocato che potrà fornire una risposta sicuramente più chiara della mia.

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      CommentAuthorJamin
    • CommentTime27 Feb 2008
     

    Riporto da un articolo inserito in Rassegna Stampa:

    E’ diventata operativa la norma - introdotta nella Finanziaria 2008 dal Ministro delle Politiche per la famiglia, Rosy Bindi - che pone sullo stesso piano il trattamento dei genitori adottivi e affidatari e quello dei genitori naturali, in materia di congedi di maternità, paternità e parentali (a prescindere dall'età del bambino adottato o affidato).

    Per leggere l'intero articolo presente nel portale potete cliccare su questo link:

    http://www.sos-affido.it/index.php?it/151/congedi-per-genitori-adottivi-e-affidatari-come-per-genitori-naturali

    Provo a ricercare su Internet la circolare dell'INPS che regola questi tipi di interventi a favore delle famiglie affidatarie. Vi terrò aggiornati.

    Jamin

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      CommentAuthorJamin
    • CommentTime28 Feb 2008
     

    Come promesso ho inserito online nella sezione "Legislazione" la circola INPS che modifica la legge sull'adozione e l'affidamento dettando nuove regole in materia di maternità e congedi parentali per i genitori di un bambino affidatario. La circolare colma così la lacuna della legge che avevo sottolineato nei post precedenti ed equipara finalmente i genitori affidatari e adottivi ai genitori naturali.

    Questo un piccolo estratto:

    1.3 AFFIDAMENTO
    La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, artt. 2 e ss. (affidamento non preadottivo)ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all’interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

    In via transitoria si fa presente che, relativamente agli ingressi in famiglia disposti nell’anno 2007, il congedo eventualmente non fruito nei primi tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore potrà essere fruito in via continuativa o frazionata nell’anno 2008, purché non oltre i cinque mesi dalla data di affidamento.

    La circolare completa si trova a questo link:

    http://www.sos-affido.it/index.php?it/152/circolare-inps-n-16-del-4-febbraio-2008

    L'articolo relativo alla circolare è invece presente a questo link:

    http://www.sos-affido.it/index.php?it/151/congedi-per-genitori-adottivi-e-affidatari-come-per-genitori-naturali

    E' molto interessante e credo che sia necessario aggiornarsi su questo nuovo regolamento. Gli addetti ai lavori infatti potrebbero non esserlo, dato che la circolare è uscita solo da pochi giorni. Il rischio è che vi diano informazioni sbagliate.

    Buona lettura
    Jamin

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      CommentAuthorire.let
    • CommentTime28 Feb 2008
     

    grazie jamin utilissima

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      CommentAuthorJamin
    • CommentTime28 Feb 2008
     

    :face-smile:

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      CommentAuthorJamin
    • CommentTime29 Feb 2008
     

    ESTENSIONE DI 4 MESI DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER GENITORI AFFIDATARI SINGLE

    Vorrei fornire alcuni riferimenti normativi relativi al congedo parentale per genitori single. Per i molti che ci leggono infatti potrebbe essere molto importante sapere che è possibile estendere la durata del congedo facoltativo da 6 a 10 mesi. Sottolineo, solo per genitori single.

    Legge 4 Maggio 1983 n. 184, articolo 39-quater.
    Legge 9 Dicembre 1977 n. 903, articolo 6 secondo comma e articolo 7.
    Legge 8 marzo 2000, n. 53 che sostituisce l'articolo 7 della Legge 30 Dicembre 1971 n. 1204.

    In particolare quest'ultimo recita:

    Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
    a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
    b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
    c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
    2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
    3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
    4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
    5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".

    Legge del 26 Marzo 2001 n. 151 citata dalla Circolare n. 16 del 4 Febbraio 2008 che rimanda a sua volta alla Legge dell'8 Marzo 2000 n. 53, articolo 7 sopra copiato.

    La circolare sottolinea comunque che "il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l'età del bambino, entro 8 anni dall'ingresso del minore nella famiglia..Il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo complessivo di 6 mesi tra i due genitori..." .

    Nonostante questa circolare, qualora il genitore risulta essere single ha diritto ad un periodo massimo di 10 mesi così come indicato nella legge dell'8 marzo 2000. Quindi se sono 6 + 4 ecco trovato il riferimento normativo dell'estensione dei 4 mesi di astensione facoltativa per single.

    Questo è un link alla legge:

    http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00053l.htm

    La spiegazione è un po' lunga ma almeno si mettono in evidenza tutti i passaggi. Spero di essere stata chiara.

    Jamin