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La Regione Sicilia ci informa e ci chiede:
IN MATERIA DI AFFIDO LA REGIONE SICILIANA HA APPROVATO UNO SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO CUI DEVONO UNIFORMARSI I COMUNI DELL'ISOLA.
IN ESSO E' STABILITO, FRA L'ALTRO, CHE I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI RESIDENZA DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE DEL MINORE SONO TENUTI SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA AD EROGARE UN CONTRIBUTO DI ALMENO EURO 400,00.
IN CASO DI AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO CONFERMATO CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DAL TRIBUNALE DEI MINORI E PER UN TEMPO INDETERMINATO IL COMUNE SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA è SEMPRE TENUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO?
In risposta:
Alla sua domanda circa il contributo da dare alla famiglia, la risposta e' si: i comuni sono sempre tenuti al pagamento del contributo.
Bene ha fatto la Regione Sicilia a puntualizzare la cosa, in modo da chiarire i vari dubbi. Anche se va detto che la legge 149 del 28 marzo 2001 in materia di affidamento, e' gia' chiara a riguardo, laddove all'articolo 5, paragrafo 4 stabilisce che <<Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».
Il contributo e' previsto di diritto a qualunque famiglia affidataria per qualunque tipo di affidamento, sia esso giudiziale, sia esso consensuale e per tutta la durata dell'affidamento. L'affido puo' durare fino ai 18 anni, ma puo' anche essere protratto fino ai 21 anni (affidamento amministrativo: dai 18 ai 21 anni disposto dal tribunale dei minori) e fin quando il minore o il ragazzo under 21 resta in seno alla famiglia affidataria, il comune di residenza del ragazzo e' tenuto al pagamento del contributo, che deve comunque essere indicizzato.
Bene ha fatto la Regione Siclia anche a indicare una cifra minima per il contributo mensile, in quanto molti comuni pagavano cifre irrisorie ... a volte anche 50 euro una tantum.
Non ritengo pero' corretto, e comunque passibile di ricorso, che tale contributo sia erogabile solo su richiesta della famiglia affidataria interessata. E' un diritto e come tale deve essere erogato a chiunque ne abbia i requisiti, ovvero a qualunque famiglia affidataria.
L'articolo 6 della stessa legge prevede la stessa cosa anche per le famiglie adottive, ma solo in caso di necessità
sono d'accordo con Riccardo sull'osservazione sul fatto che debbano essere le famiglie a chiedere il contributo...questo presuppone che se una famiglia non lo fa non percepisce il contributo (!!!).
Dico anche che mi sembra un poco strano che una regione si faccia queste domande circa l'affido giudiziale...soprattutto se a lungo termine. Ma nessuno in regione sicilia pensa a quanto costerebbe all'ente pubblico lo stesso bambino se fosse inserito in una struttura tipo comunità?
Inoltre non vedo perchè alla famiglia che si prende a cuore un bambino con tutti i suoi problemi (che di solito non sono pochi) non si debba riconoscere un supporto economico...che comunque è davvero esiguo rispetto a tutto quello che le famiglie sono chiamate a dare in cambio...e anche se lo fanno solo per amore è giusto che abbiano un riconoscimento ed un supporto concreto.
il contributo per l'affido serve al mantenimento del minore che la famiglia ha in carico, non vedo perche' l'ente pubblico debba fare lo gnorri
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