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      CommentAuthorStaff
    • CommentTime12 Dec 2002 modificato
     

    Argomento: Tutela Legale per il Minore in Affido

    Inviato da: Luca

    Data/ora: 07/11/01 19.17.52


    Gradirei sapere attraverso quali forme, strutture, organi si realizza il meccanismo di tutela legale del minore in affido temporaneo presso una casa famiglia, in particolare il legale preposto alla difesa del minore come viene contattato, da chi? esistono albi particolari di avvocati iscritti? chi paga nel caso in esame le prestazioni professionali del legale? la famiglia o la struttura affidataria oppure chi altro?

    La ringrazio sin d'ora per la disponibilità e il tempo che vorrà cortesemente concedermi



    Risposta: Tutela Legale per il Minore in Affido

    Inviato da: Maria Luisa

    Data/ora: 12/11/01 8.33.07


    secondo la mia modesta esperienza in materia di affido, ritengo che il minore in

    affidamento sia sotto la tutela dei servizi sociali, per cui se questo ragazzo di matera, che tra parentesi è la mia provincia,ha bisogno di tutela legale, contro chi si deve tutelare `.............contro i servizi sociali o il tribunale dei minori di Potenza?

    solo cosi` si spiega la vostra richiesta......Allora è un grosso problema e solo la famiglia affidataria può farsi carico di promuovere un`azione legale................... così farei io se fosse

    in affidamento nella mia famiglia saluti e a presto



    Risposta: Tutela Legale per il Minore in Affido

    Inviato da: Alessandro

    Data/ora: 12/11/01 8.33.51


    Rispondo, spero interpretando il vero senso della richiesta, che, così

    formulata, lascia spazio a molte interpretazioni.

    Comunque: il riferimento giuridico a mio avviso è la legge 28-3-2001 n.

    149, in vigore dal 27-4-2001 e che fa riferimento, in particolare

    all'art 9 vari comma, alle documentazioni che le Comunità di

    accoglienza devono produrre a vari organi istituzionali (Tribunale

    Minorenni, Procura della Repubblica presso i, Tribunale Minorenni,

    Giudice Tutelare).

    Inoltre, i responsabili delle strutture, ai sensi dell'art 3, commi 2 e

    3 della legge 184/83, e successive integrazioni della 149/2001, devono

    richiedere entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, lanomina

    per lo stesso di un tutore "in tutti i casi nei quali l'esercizio della

    potestà dei genitori o della tutela sia impedito ".

    Per quanto invece riguarda la natura dell'esercizio del diritto di

    ricorso da parte dei genitori esercenti la patria potestà, nei

    confronti del Tribunale minorenni e/o nei confronti della Corte

    d'Appello sezione minori dei Tribunali Ordinari, questa è una facoltà

    ed un diritto proprio dei genitori, avverso la decisione del Tribuanel

    Minorenni. Ma in questo caso, e pare ovvio, le competenze economiche

    dell'avvocato , è esclusivamente a carico del ricorrente (leggi padre,

    madre o parenti).

    Questo è il mio modesto parere.


    Ciao



    Risposta: Tutela Legale per il Minore in Affido

    Inviato da: Antonietta

    Data/ora: 12/11/01 8.57.25


    Indubbiamente la richiesta lascia adito a molte interpretazioni.

    Il minore in affidamneto potrebbe aver commesso un'azione per la quale è stato citato in giudizio, oppure può aver necessità di tutelarsi contro azioni messe in opera da terzi nei suoi confroni.

    In quei casi ritengo che alcun onere possa far carico sugli affidatari. Comunque nel decreto di affidamento dovrebbero essere state specificate le spese, per lo più di carattere ordinario, che gli affidatari devono sostenere con il contributo del comune. Occorre, a parer mio, informare urgentemente il giudice tutelare per l'autorizzazione all'azione legale ed i servizi sociali in quanto il Comune,su cui fanno in definitiva carico le spese per il sostentamento del minore, può incaricare uno dei legali di propria fiducia per la tutela del bambino.

    Antonietta