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      CommentAuthoralissa
    • CommentTime11 Mar 2004 modificato
     

    Volevo sapere da voi, se qualcuno sa qualcosa di più circa il diritto alla maternità sul lavoro da parte delle mamme affidatarie.
    Ho letto le varie leggi in capitolo, e per quanto ne ho capito io, non avrei diritto a nessun tipo di maternità
    La bimba che accoglieremo a giugno con un affido a tempo pieno, ha 9 anni compiuti, non è parente nostra di nessun grado.
    Non ha handicap di nessun genere...quindi per quanto ne so non avrei diritto alla maternità, ma vorrei esserne sicura, e se ci fosse qualche diritto potete dirmi a chi mi devo rivolgere o come fare, quanto mi aspetta sia di stipendio sia di tempo da usufruirne, alcuni mi hanno detto di si che c'è altri di no, e io proprio non vorrei interpretare male le leggi, prima di partire in quarta con l'azienda, l'uff. del personale dell'azienda in cui lavoro non mi ha saputo dare nessuna risposta. o meglio a loro conviene come sempre fare sempre la parte di quelli che non sanno mai nulla di nulla.
    Giugno si avvicina, e vorrei muovermi adesso prima che sia troppo tardi.
    Grazie e buona giornata a tutti.

  1.  

    In base alla Circolare INPs sotto riportata, devi presentare dei moduli alla stessa INPS



    Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - 26 maggio 2003 n. 91



    "Riposi giornalieri in caso di adozione e affidamento. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 1/4/2003. "



    SOMMARIO: I genitori di bambini adottati o presi in affidamento hanno diritto a fruire dei riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 del D. Lgs. 151/2001 (T. U. sulla maternità) entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria



    1) Riposi giornalieri in caso di adozione e affidamento.



    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 1/4/2003 (v. G. U. 1° serie speciale - Corte Costituzionale - n. 14 del 9/4/2003), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45 del D. Lgs. 151/2001 (T. U. sulla maternità) nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 del decreto medesimo si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno di vita del bambino.



    I genitori di bambini adottati o presi in affidamento, in base alla sentenza sopra citata, hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.



    Secondo la Consulta, infatti, la limitazione temporale di cui all'art. 45 del T. U. avrebbe di fatto reso inapplicabili, con evidente violazione del principio di eguaglianza, i riposi in oggetto a favore delle madri adottive o affidatarie, giacché, nella quasi totalità dei casi, i bambini dati in adozione o in affidamento entrano nella famiglia adottiva o affidataria quando hanno già compiuto il primo anno di età.



    La circostanza che la pronuncia della Corte costituzionale faccia generico riferimento all'affidamento, senza darne una qualificazione giuridica, depone a favore dell'applicabilità della sentenza in oggetto, sia nell'ipotesi dell'affidamento preadottivo, che nell'ipotesi dell'affidamento provvisorio.



    Del resto, una parità di trattamento tra affidamento preadottivo e affidamento provvisorio è da ritenersi ormai principio generale - ovviamente se non esplicitamente disciplinata in maniera diversa - agli effetti del diritto alle prestazioni di maternità, per cui l'Istituto (v. ad es.: circ. 229/1988, circ. 151/1990) aveva senz'altro riconosciuto il diritto alle medesime prestazioni, previste per le madri adottive, a tutte le donne che avevano avuto bambini in affidamento, preadottivo o provvisorio che fosse.



    Nell'ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, trova applicazione l'art. 41 del T. U., che prevede il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo: a quest'ultimo, infatti, è equiparabile l'ingresso in famiglia, avvenuto nella stessa data, di due o più minori, anche non fratelli.



    In proposito la Corte ha dichiarato che i bisogni affettivi e relazionali del minore adottato o affidato, al soddisfacimento dei quali sono diretti i riposi giornalieri, richiedono un tempo maggiore quando devono essere appagati riguardo a più persone.



    In attesa dell'intervento del legislatore auspicato dalla Corte per una eventuale individuazione dei limiti di età del minore adottato o affidato, si ritiene che i genitori adottivi o affidatari possano avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età del minore in adozione o in affidamento, ovviamente non oltre un anno dall'ingresso in famiglia.



    Inoltre, a differenza di quanto previsto per i figli "biologici" - per i quali i genitori possono fruire dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di astensione obbligatoria post-partum - il/la lavoratore/trice che abbia adottato o preso in affidamento un minore può utilizzare i riposi giornalieri a partire dal giorno successivo all'ingresso del bambino in famiglia, in luogo del congedo di maternità di cui all'art. 26 del T.U. o del congedo di paternità di cui al successivo art. 31.



    Ciò, in quanto la fruizione del congedo di maternità in caso di adozione o affidamento non è obbligatoria come in caso di parto, come non lo è la fruizione del congedo di paternità (riconoscibile, si sottolinea, semplicemente in seguito alla mancata richiesta e cioè, sostanzialmente, alla rinuncia della lavoratrice dipendente, madre adottiva o affidataria, al congedo di maternità).



    Ovviamente, la successiva richiesta di congedo di maternità/paternità (non oltre il 3° mese dall'ingresso in famiglia) sostituisce la richiesta, per i giorni coincidenti, dei riposi (orari) giornalieri.



    Sono applicabili, invece, fatto salvo il diverso ambito temporale (entro un anno dall'ingresso del minore nella famiglia), le disposizioni previste (v. circ. 109 del 2000 e circ. 8 del 2003) per i figli "biologici", sia relativamente ai requisiti soggettivi richiesti, che ai rapporti che potrebbero instaurarsi tra riposi giornalieri, congedo di maternità o di paternità, congedo parentale, quando entrambi i genitori adottivi o affidatari intendano utilizzare contemporaneamente gli uni e gli altri.



    La madre adottiva o affidataria può beneficiare, infatti, dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma non anche durante il congedo di paternità di quest'ultimo. Il padre adottivo o affidatario, invece, non può godere dei riposi suddetti né durante il congedo di maternità, né durante il congedo parentale della madre nonché durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della stessa.



    Nell'ipotesi in cui il padre adottivo o affidatario stia fruendo dei riposi giornalieri in assenza di richiesta del congedo di maternità o del congedo parentale della madre adottiva o affidataria, una eventuale, successiva richiesta dei congedi suddetti da parte della madre farebbe venir meno, come del resto accennato, la possibilità, per il padre, di utilizzare i riposi nei periodi coincidenti con i congedi della madre.



    Nei confronti del padre adottivo a affidatario sono comunque applicabili anche le altre condizioni di utilizzo dei riposi in questione previste dagli artt. 40 (affidamento esclusivo dei figli al padre, mancata fruizione dei riposi, da parte della madre lavoratrice dipendente, per rinuncia della stessa o perché appartenente a categoria non avente diritto ai riposi suddetti, ipotesi di madre non lavoratrice dipendente, morte o grave infermità della madre) e 41 del T.U.(fruibilità da parte del padre delle ore aggiuntive previste in caso di plurimo) ed esplicate nelle citate circolari n. 109/2000 ( v. paragrafo 2) e n. 8/2003 (v. paragrafo 2).



    Laddove i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l'affidamento preadottivo, gli stessi non possono fruire di ulteriori periodi a seguito dell'adozione.



    IL DIRETTORE GENERALE f.f.



    PRAUSCELLO



    Allegato testo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 1/4/2003


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      CommentAuthoralissa
    • CommentTime12 Mar 2004 modificato
     

    Grazie Riccardo, grazie Maddalena,

    a questo punto non sceglierei di prendere la maternità, perché la ditta mi ha appena concesso il par time, e non voglio usufruire dei 6 mesi di astensione facoltativa, non potrei permettermelo economicamente, ma l’ora di riposo giornaliera va benissimo (visto che sto facendo 4 ore al giorno) non penso mi trattengano molto con una sola ora, così potrei accompagnarla a scuola.

    Sono una dipendente di un’azienda privata, quindi non ho nessuna agevolazione in più.

    Ma a giugno quando arriverà cosa devo presentare oltre ai moduli all’INPS?

    devo avere in mano qualcosa che dichiara che sono mamma affidataria di...cosa, e chi me lo rilascia? non dite gli assistenti, xche' gli ass. non si fanno mai vivi?

    Loro queste informazioni, le sanno, devono darle, o non è così chi è che ti dovrebbe informare su ciò oltre che il ns. buonsenso?

    Grazie un abbraccio




  2.  

    Se trattasi di affido consensuale, è come una specie di contratto tra genitori naturali, voi e servizi sociale. Avete diritto ad una copia.

    Se si tratta di affido giudiziale, c'è il provvedimento del tribunale di cui avete diritto ad averne una copia.

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      CommentAuthoralissa
    • CommentTime12 Mar 2004 modificato
     

    valida la prima, trattasi di un affidamento CONSENSUALE.
    Ma una copia di che...del progetto di affido, è quello che devo presentare insieme ai documenti dell'inps?
    grazie di farmi sentire sempre più leggera ed esserci sempre!

  3.  

    Quando si fa un consensuale i genitori firmano il consenso all'affido ed in tale documento viene indicato il nome della famiglia affidataria.

    Questo documento prova a tutti gli effetti che voi siete gli affidatari di quella bambina.

    E tale documento vi serve non solo per l'INPS, ma anche per la scuola, per le visite mediche, per lo sport ... per le foze dell'ordin se vi dovessero fermare con una bambina non vostra ... potrebbe essere imbarazzante se non vi credono e se non avete modo di dimostrare che è tutto regolare.

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      CommentAuthoralissa
    • CommentTime7 Jun 2004 modificato
     

    FINALMENTE...il servizio mi ha inviato un documento scritto per usufruire dei riposi giornalieri o maternità (non ancora il progetto) dove attesta che in data ..si attiva un progetto di affido familiare a tempo pieno presso la ns. fam. solo che cita tale legge L.8.3.2000 N.53 e L.149/01 non è la stessa legge che leggiamo sopra, ma quella prima, questa dice: nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto di astensione dal luogo di lavoro si può esercitare nei primi 3 anni dall'ingresso della minore nel nucleo familiare.
    quella sopra se non erro è un pò diversa, l'ente ha sbagliato ha citarmi tale legge e doveva citarmi quella del n. 104 del 1/4/2003 o fa lo stesso?
    qualcuno sa rispondermi, so che chiedo sempre troppo, ma quando mi agito io vado in pallone, e non capisco più niente!

    In olte quando stamane all'azienda ho presentato tale documentazione, dicendo che magari qualche giorno avrei usufruito di 1 ora di permesso al giorno (visto e considerato che lavoro solo 4 ore) l'addetta al personale mi ha risposto, "a non so se si può in questo caso, non è che hai partorito la bambina normalmente, non so come si svolgono le cose, o che diritti hai, e in oltre non so se è automatico o dobbiamo fare qualche richiesta particolare all'INPS."
    io seccata le ho risposto "non sono io che mi invento le cose parla la legge è un mio diritto!
    Per quanto riguarda alla documentazione, mi era parso di capire che bastava quella dichiarazione dall'ente con date, timbri, carta intestata ecc... ma da me cercano sempre rogne, e io mi son sentita ancora una volta pur se di fronte all'ignoranza, diversa e in difficoltà.
    e pensare che io già ,ercoledì avevo bisogno di questa ora da usufruire, per A. e invece ...come faccio, come mi muovo?

    •  
      CommentAuthoralissa
    • CommentTime7 Jun 2004 modificato
     

    Sono tesissima, continuo a pensare a come muovermi, a perchè la gente oltre ad essere ignorante è anche tanto cattiva, domani andrò io all'IMPS a sentire!

    Ma caspita non è un mio diritto?!

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      CommentAuthorale_karl
    • CommentTime8 Jun 2004 modificato
     

    Ciao Alissa,

    ho fatto da pochissimi giorni la richiesta per la cosiddetta aspettativa per mio marito (!!) dal momento che io non posso usufruirne perché sono libera professionista.

    Per quanto riguarda la frase " nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto di astensione dal luogo di lavoro si può esercitare nei primi 3 anni dall'ingresso della minore nel nucleo familiare" si tratta del congedo parentale o aspettativa facoltativa che ti porta alla riduzione dello stipendio al 30%.

    Per poter usufruire delle "agevolazioni" per genitori affidatari/adottivi è comunque necessario presentare la domanda all'INPS di zona (ti danno loro il modulo adatto al tipo di necessità!) Una volta che l'hai compilata (potrebbe essere necessaria anche la firma di tuo marito che dichiara di non usufruire anche lui degli stessi permessi!) ed hai allegato la fotocopia del documento che ti hanno dato i servizi, l'INPS l'accetta e la protocolla, te ne danno una copia che devi consegnare al datore di lavoro.

    Non ti fare intimidire dall'ufficio del personale! Per loro non cambia assolutamente nulla, è esattamente come se tu fossi una mamma con un figlio naturale!

    In bocca al lupo per tutto


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      CommentAuthoralissa
    • CommentTime8 Jun 2004 modificato
     

    Grazie Ale Karl,
    oggi ho parlato anche con il direttore dell'azienda in cui lavoro, la risposta non è stata positivissima, io gentilmente ma molto ferma mi son fatta avanti a portare i miei diritti davanti anhce ai suoi occhi e alle 12 in punto quando ho smesso di lavorare mi sono precipitata all' INPS a chiedere tutte le informazioni neccessarie, quindi cosa mi hanno confermato: che fino alla maggiore età del minore puoi usufruire entro l'anno dall' ingresso in familia dei riposi giornalieri e dei 6 mesi di maternità facoltativa, ma mi hanno detto per entrambi entro l'anno non entro i 3 anni, ma qua non capisco più nulla.

    altra informazione che mi hanno dato e che possiamo avere gli assegni familiari per la minore, e mi hanno dato il modulo da compilare, però chiedono un documento dell'ente da allegare, che documento allego se non ho ancora il progetto in mano, quindi se non posso presentare tutto ora che succede per gli assegni fam. anche se si richiedono dopo la data d'ingresso dei bimbi, danno gli arretrati ?
    come funziona?

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      CommentAuthorale_karl
    • CommentTime9 Jun 2004 modificato
     

    Ciao Alissa,
    se leggi nelle avvertenze del modulo INPS di richiesta del congedo parentale (che trovi a questo indirizzo: <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.inps.it/Modulistica/Moduli/SR23_AST_FAC.pdf" target="_blank">http://www.inps.it/Modulistica/Moduli/SR23_AST_FAC.pdf</a><!-- BBCode auto-link end --> ) è indicato chiaramente nei punti 5 a) e b) che si può usufruire dell'astensione facoltativa entro i 3 anni dall'adozione/affidamento. Eventualmente non c'è il diritto alla indennità (30% dello stipendio) se la retribuzione è maggiore di 2,5 volte la pensione minima (412,18x2,5=1030 euro: informazione che ti potrebbe confermare l'INPS o il datore di lavoro) o se superi i 6 mesi di aspettativa, ma comunque c'è il diritto all'astensione dal lavoro.
    Non ho idea per quanto riguarda gli assegni familiari, ma sono quasi certa che si possano ottenere gli arretrati.
    Buona giornata e non ti perdere nelle pieghe della burocrazia!

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      CommentAuthoralissa
    • CommentTime9 Jun 2004 modificato
     

    grazie Alessandra

    ma io purtroppo mi perdo nelle pieghe della burocrazia e mi incavolo che nessuno, ne assistente soc., tantomeno l'associazione in cui sono iscritta e mi segue mi aiuta nel dirmi almeno quali sono i miei diritti...bisogna sempre cercarseli, e spesso ne vieni a conoscenza quando non rientri più nel caso, e questo mi manda in bestia, ma non solo per l'affido, in molti casi è così sempre questo schifoso silenzio viene per primo!!!!!!


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      CommentAuthorale_karl
    • CommentTime9 Jun 2004 modificato
     

    Cara Alissa,

    è verissimo che regna un'omertà pazzesca su le "facilitazioni" a cui è possibile avere diritto!

    E' una cosa in cui gli addetti ai lavori gongolano (quando lavoravo come dipendente ero all'ufficio del personale della Telecom ...). Gli ass. non credo che conoscano effettivamente la normativa: la nostra ass. ha ammesso che ignora completamente i benefici e le facilitazioni che si possono avere. Abbiamo fatto pressioni noi per riuscire ad ottenere, in attesa del documento del tribunale (?!) una dichiarazione che affermi che F. è con noi da novembre (fisso!!). Lunedì ha compiuto 12 anni ed avremmo perso l'ultima possibilità di usufruire dell'aspettativa!

    E' vero che è difficile orientarsi, ma non farti prendere dal panico! Già nel forum ottieni informazioni (è stato il primo approccio che ho avuto anch'io) e credo che tra gli iscritti ci sia anche chi sia in grado di dare indicazioni e spiegazioni. Almeno per l'argomento affido penso che tu possa contare sull'aiuto di tutti quelli che partecipano al forum.

    A presto

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      CommentAuthoralissa
    • CommentTime13 Jun 2004 modificato
     

    Ciao,

    per quanto riguarda all'ora di permesso giornaliera retribuita, la sto già ogni tanto usufruendo, (ne ho diritto solo 1 ora perchè lavoro 4 ore al giorno)

    Mi hanno confermato che non sono accumulabili, se la faccio bene se non la faccio si perde,

    posso entrare o un'ora dopo o uscire un'ora prima, gestendomela. L'inps, provvede a risarcirla all'azienda. E ne ho diritto per un anno, il primo anno dell'ingresso del minore.

    Ma se la bimba dovesse star male, ho qualche agevolazione con l'azienda, posso stare a casa, anche senza essere retribuita, o no?

    grazie per i miei dubbietti!

    ciao a tutti

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      CommentAuthormatte
    • CommentTime30 Jun 2004 modificato
     

    L'ora di cui usufruisci giornalmente equivale alle due ore di allattamento sino al compimento del primo anno.

    Tu ne usufruisci di una soloa xchè sei partime al 50%.

    Puoi usufruirne per un anno dalla data che è stata certificata come ingresso del minore nella vostra famiglia.



    I congedi parentali li puoi usufruire anche non tutti insieme.

    Se ne usufruisce un solo genitore, sono 180 giorni presi singolarmente oppure sette mesi se fai almeno un periodo continuato superiore ai quattro mesi.



    Io lavoro in Telecom e prendo i congedi tre giorni la settimana; sul modulo dell'INPS devo scrivere che dichiaro di riprendere il lavoro tra un periodo e l'altro.

    Ti faccio l'esempio pratico: prendendo il Mart, Merc, Giov, Ven, tu vai al lavoro solo il Lunedì per tre ore perchè la quarta usufruisci del permesso per allattamento.

    In questo modo riusciresti a fare quasi dodici mesi.

    Devi considerare che lo stipendio sarà molto rosicato, che i contributi sono solo configurativi, che le ferie maturate saranno un quinto di quelle che maturi normalmente ecc.

    E' molto vasto l'argomento ma a tutto c'è risposta.

    Fai attenzione che se prendi per esempio solo il Lun, e il Ven ti scalano dal totale dei 180 giorni anche il sabato e la domenica a meno che non sei turnista e lavori in uno dei due giorni.

    Inoltre nel primo esempio se tu fossi malata di lunedì, ti scalerebbero comunque il sabato e la domenica xchè tra il venerdì e il martedì non c'è la ripresa del lavoro.

    Inoltre per legge tu sei in regola se presenti la richiesta al datore di lavoro con quindici giorni di anticipo come dice la legge. A me l'INPS di Genova ha detto che a loro posso comunicarlo anche solo pochi giorni prima, ma quando il rapporto con l'azienda non è informale, conviene attenersi alle regole.

    In ultimo mi pare che l'azienda non è obbligata a concedere il permesso ma in genere non lo rifiuta mai.

    Se vuoi metterti in contatto con me trovi i miei recapiti sul sito (un pò di pubblicità non guasta)

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    Ciao

    Dimenticavo esiste anche il permesso non retribuito per malattia bambino che si può fruire sino all'età di tre anni dietro presentazione del certificato medico del pediatra, per esempio che afferma che il minore ha bisogno dell'assistenza continua del genitore; l'azienda non ha nessuna facoltà di verificare sul bimbo. Nel caso dell'affido dovrebbe essere entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

    Riciao

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      CommentAuthoralissa
    • CommentTime30 Jun 2004 modificato
     

    Grazie,

    sei stato davvero utile, chiaro e preciso...e ora allora mi devo solo muovere!!!

    I moduli li ho già compilati, mi manca solo il cod. fiscale di A. per la maternità. Non posso permettermi purtroppo di assentarmi troppo dal lavoro, quindi se me lo concedono prendo il mese di agosto.

    Per varie situazioni non posso assentarmi di più.

    Ancora mille grazie, ciao alla prossima.

    Alissa

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      CommentAuthoralissa
    • CommentTime2 Aug 2004 modificato
     

    Il mese alla fine, me lo sono preso!

    La cattiveria delle persone e ignoranza trionfa sempre, infatti mi hanno fatto pesare la cosa, e non mancavano mai le battutine...ma alla faccia loro...io ora sono qui con voi!



    Forse a qualcuno può essere utile:

    Ho presentato all'imps la richiesta per percepire gli assegni fam. per A. nonostante il mio affido è consensuale, nonostante non ho nessun ok, e nessun documento dal tribunale e nonostante A. non compare sul nostro stato di fam.

    Ho solo consegnato con la richiesta all'imps il documento che A. da giugno vive a casa nostra, documento che mi ha rilasciato l'ente, tra l'altro ente non della nostra provincia e neanche regione.



    Spero di essere stata o di esserlo in futuro utile a qualche altra persona riguardo agli assegni fam.

    BUONA GIORNATA A TUTTI ALISSA