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      CommentAuthorfrancy
    • CommentTime4 Feb 2004 modificato
     

    L'ass.soc. mi ha riferito di aver avvisato la madre dell'apertura di un'indagine di abuso sul bimbo.
    MI chiedo, ma così non si permette l'eliminazione di tutte le prove?
    Che senso ha ora aprire un'indagine , se i probabili colpevoli ne sono informati?
    Altra cosa, sapete se un ragazzo di 13 anni può essere incriminato per violenza sessuale?
    Grazie
    Francy

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      CommentAuthorlilli
    • CommentTime4 Feb 2004 modificato
     

    Dalla Legge contro gli abusi su minori:



    1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto ".



    ...ci sono riduzionidi pena, se minorenni, ma salvo aggravanti...

  1.  

    Non credo sia stata intelligente avvertire la madre ... mi e' sempre capitato questo fatto pero'. Si vede che hanno l'obbligo di farlo. Anche per questo motivo mi sono sempre rivolto direttamente al Tribunale dei Minori.

    •  
      CommentAuthorMarina
    • CommentTime6 Feb 2004 modificato
     

    Che io sappia, la punibilità per qualsiasi reato anche grave sussiste solo se il minore ha già compiuto quattordici anni.



    Un caro augurio perché il piccolo a voi affidato possa superare con il vostro aiuto la devastante esperienza vissuta.



    Marina

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      CommentAuthorfrancy
    • CommentTime6 Feb 2004 modificato
     

    Ma allora che succede ai tredicenni?Vengono lasciati liberi di ricolpire ?

  2.  

    A seconda del reato si

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      CommentAuthorninanina
    • CommentTime12 Feb 2004 modificato
     

    Ciao a tutti !!!



    Questo è quello che conosco:



    La minore età rientra tra le cause che escludono o diminuiscono la imputabilità.

    La imputabilità è “la condizione personale alla quale è subordinata la punibilità di chi ha commesso un reato”.

    È imputabile chi al momento della commissione del reato è capace di intendere e di volere (art. 85 c.p.) ossia chi è in grado di comprendere il valore etico, sociale dell’atto posto in essere e di volere l’atto che si è ritenuto doversi fare.

    Il legislatore ha posto in essere una distinzione tra minori di anni 14 e minori tra i 14 e i 18 anni, secondo la quale:



    1) fino al compimento dei 14 anni c’è la presunzione assoluta della assenza della capacità di intendere e di volere (art. 97 c.p.). Tale minore viene ex lege considerato non imputabile. Se commette un reato viene prosciolto ossia non è assoggettato a pena. Tuttavia, se risulta socialmente pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il reo è vissuto, ordina che il minore sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (art. 224 comma 1 c.p.);



    2) dai 14 ai 18 anni l’imputabilità deve essere accertata dal giudice caso per caso (art. 98 comma 1 c.p.), guardando al singolo reato compiuto dal minore e, tra le altre cose, al modo in cui lo ha posto in essere, al comportamento che ha tenuto prima e dopo la commissione. Il minore, riconosciuto imputabile, viene processato per il reato commesso (esiste un “procedimento minorile” caratterizzato da norme procedurali diverse rispetto a quelle applicate nell’ipotesi in cui il reo è un adulto) ma la pena è diminuita. Per il minore di 18 ma maggiore di 14 anni, riconosciuto imputabile, il giudice può stabilire, dopo l’esecuzione della pena, il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il reo è vissuto (art. 225 comma 1 c.p.). Quest’ultima disposizione si applica anche se il minore tra i 14 e i 18 anni sia riconosciuto non imputabile (eccetto ovviamente il limite temporale dell’esecuzione della pena in quanto, come già chiarito, in caso di assenza di imputabilità una pena non c’è), dopo averne rilevato la pericolosità sociale (art. 224 u.c. c.p.).


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      CommentAuthoralissa
    • CommentTime20 Feb 2004 modificato
     

    Francy ci sei? tutto ok?

    Non ti sentiamo più!