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  1.  

    La Cassazione: salvo diverse disposizioni in sede di accordo, gli assegni familiari spettano

    all'ex coniuge che ottiene i figli


    Roma Il coniuge che dopo la separazione ottiene l'affidamento dei figli, salvo diverse disposizione in sede di accordo, ha diritto non solo agli alimenti ma anche all'assegno familiare corrisposto all'altro coniuge per i bambini. Lo ha stabilito la Cassazione che ha respinto il ricorso di Mario L., un palermitano che, dopo la separazione consensuale dalla moglie alla quale erano stati affidati i tre figli minori, si era opposto al versamento degli assegni familiari alla consorte sulla base del fatto che in suo favore doveva già sborsare gli alimenti.

    Per la Corte di Cassazione, invece, «il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto di percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge, indipendentemente da quanto il coniuge non affidatario debba dare come proprio contributo fissato in sede di accordi per separazione consensuale, a meno che diversamente sia stabilito negli accordi stessi».

    Il matrimonio tra Mario L. e Anna P. finiva con una separazione consensuale sancita dal Tribunale di Palermo il 17 giugno del '94: su disposizione del giudice al coniuge veniva imposto il pagamento di un assegno di mantenimento per la moglie e per i tre figli di 350 euro al mese. Un contributo che ad avviso del tribunale era più che sufficiente e non necessitava dell'ulteriore versamento degli assegni familiari corrisposti al marito per i tre figli minori in considerazione del suo rapporto di lavoratore dipendente. Assegni che finivano alla moglie su disposizione della Corte d'Appello di Palermo che, con sentenza dell'aprile 2000, riteneva che gli assegni non potessero ritenersi «implicitamente compresi» nel mantenimento.

    Contro questa sentenza ha ricorso invano in Cassazione Mario L., definendola una decisione eccessivamente punitiva che non gli consentiva di condurre un tenore di vita accettabile.