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      CommentAuthorStaff
    • CommentTime12 Dec 2002 modificato
     

    Argomento: Segnalazione Minore

    Inviato da: Michela

    Data/ora: 23/07/01 18.12.51


    Vorrei sapere dove mi posso rivolgere precisamente o a chi posso scrivere per segnalare (in caso di bisogno), un bambino in difficoltà e a che cosa andra incontro il minore dopo la segnalazione conoscendo i nostri iter buracratici così lenti. Come procede la legge in questo caso dopo un'avvenuta segnalazione? Chi segnala si deve esporre in prima persona essendo un privato e non un'istituzione come ad esempio la scuola. Vi ringrazio in anticipo per la risposta



    Risposta: Segnalazione Minore

    Inviato da: Riccardo Ripoli

    Data/ora: 24/07/01 7.50.53


    Di solito quando ho per le mani un caso da segnalare cerco di non perdere tempo ... visto proprio che l'iter burocratico e' lento. Solitamente provvedo a fare tre denunce. Una al Tribunale dei Minori alla Cortese attenzione del Presidente del Tribunale (che provvederà a darne incarico al giudice di competenza per le indagini preliminari) via Raccomandata ed inviando fax. Una seconda denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Minorile (di persona prendendo un appuntamento con il procuratore che si occupa della città dove risiede il minore). Una terza alla Questura (Ufficio Minori).


    Il minore andra' sicuramente incontro a qualcosa di positivo, nel senso che il tentativo di far emergere allo scoperto una situazione di disagio o maltrattamento portera' al miglioramento della situazione mediante opportuni provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Purtroppo nessuna rosa e' priva di spine, in quanto alle volte i provvedimenti del Tribunale emettono provvedimenti che non possono soddisfare a tutti gli aspetti. Anche se, come dice, l'iter burocratico e' lento, bisogna pur iniziare una pratica per poterla vedere andare avanti e poi a buon fine. Ci sono pero' dei casi in cui i giudici prendono provvedimenti di urgenza nel giro di poche ore. Chiaramente dipende dalla gravita' della situazione e dall'interpretazione che ne da il giudice stesso. Per questo motivo la segnalazione-denuncia deve essere piu' dettagliata possibile, adducendo non solo le proprie impressioni, ma anche dei documenti cartacei a dimostrazione di quanto si dice. Non ci sara' nessun giudice che, in base alla segnalazione di un cittadino emetta un provvedimento. Necessita di constatare la veridicita' delle affermazioni riportate nella denuncia stessa, quindi se sono allegati dei documenti che la comprovano, la pratica si facilita ed il provvedimento a favore del minore puo' essere preso con una certa rapidita', altrimenti le indagini saranno lunghe, procastinando nel tempo l'adozione di un provvedimento.


    La legge procede, dopo una segnalazione, a dare incarico a Carabinieri e/o Assistenti Sociali (a seconda del caso) di svolgere indagini. Questi hanno il potere di convocare le parti, fare visite domiciliari, il tutto teso a verificare l'esistenza o la persistenza di quanto contenuto nella denuncia. Il giudice, in seguito tira le somme. Di solito convoca separatamente anche lui le parti e, sulla base di tali colloqui, sui rapporti degli assistenti sociali e dei carabinieri, sulle relazioni di eventuali psicologi ASL e di parte da' un'indicazione di massima da seguire, indicazione che viene portata in camera di consiglio (tre giudici, uno dei quali e' colui che ha istruito la pratica) e li' viene emanato il provvedimento. Contro di esso puo' essere fatto ricorso entro 5 giorni dalla sua notificazione alle parti. Se esso viene disatteso dalle parti, puo' essere fatto ricorso alla forza pubblica per il suo adempimento. Gli asssitenti sociali sono chiamati a vigilare, di solito con l'ausilio dello psicologo, sul buon andamento del progetto delineato e voluto dal Tribunale Minorile, ma il parere degli assistenti sociali non e' vincolante, nel senso che qualunque loro proposta non deve essere accettata a priori. E' bene ricordarsi che e' sempre e solo il giudice a prendere le decisioni, quindi ci si puo' opporre a quanto "sancito" dai servizi sociali, rivolgendosi direttamente al giudice.


    Le segnalazion e' sempre bene farle esponendosi di prima persona anche se una segnalazione anonima potrebbe dare corso ugualmente a tutto l'iter fino ad ora spiegato, ma a parte la contrarieta' morale sull'anonimato (ritengo che ognuno debba prendersi la responsabilita' delle prioprie azioni e idee, specie se tese all'aiuto di un bambino), il fatto che il giudice possa avere un ulteriore interlocutore non istituzionale aiuta moltissimo (vi sono molti giudici che non hanno molta fiducia nei servizi sociali e quindi prediligono il rapporto con il privato o con le associazioni di settore e questo perche' i servizi vedono la realta' dal di fuori e si fanno un'idea della situazione per sommi capi dopo brevi colloqui o visite domiciliari, mentre i privati sono maggiormente coinvolti nella casistica e spesso ci vivono a stretto contatto avendone spesso una visuale piu' ampia e migliore. Il giudice fa comunque presto a verificare se la persona che ha davanti e' obiettiva e credibile).

    Chiaramente bisogna fare molta attenzione a come viene redatta una denuncia per non incorrere in una contro dennuncia per diffamazione. Una delle regole da seguire e' quella di non scrivere "quella persona fa questo", ma scrivere "si dice che quella persona faccia questo".


    Resto a sua completa disposizione per ogni ulteriore informazione necessiti e sono disponibile ad aiutarla anche nel compilare un'eventuale segnalazione al Tribunale (cosa che andrebbe fatta pero' nella nostra sede di Livorno), chiaramente in modo totalmente gratuito nello spirito che ci anima all'aiuto del prossimo, specie nei confronti dei bambini


    Se vuole contattarmi mi chiamo Riccardo, sono il gestore del Portale Sos-Affido, l'email è <!-- BBcode auto-mailto start --><a href="mailto:info@sos-affido.it">info@sos-affido.it</a><!-- BBCode auto-mailto end --> ed i miei numeri di telefono sono 347/184.185.0 oppure 380/35.86.187