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      CommentAuthorStaff
    • CommentTime12 Dec 2002 modificato
     

    Argomento: Benefici in campo lavorativo

    Inviato da: Assistente Sociale

    Data/ora: 17/07/01 11.44.44


    Desidererei poter conoscere i benefici previsti dalla normativa per chi accoglie un minore in affidamento in campo lavorativo (es. permessi, congedi straordinari, astensione, riduzione dell'orario, ecc.). Grazie molte in anticipo !



    Risposta: Benefici in campo lavorativo

    Inviato da: Riccardo Ripoli

    Data/ora: 17/07/01 11.45.37


    I genitori adottivi o affidatari - con affidamento pre-adottivo o temporaneo - hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità, di congedo di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia della figlia o del figlio, di congedi per riposi giornalieri.


    Hanno anche le stesse tutele. E’ loro estesa, ad esempio, la disposizione sulla convalida delle dimissioni. Hanno diritto ai riposi giornalieri.


    Hanno inoltre le stesse opportunità. E’ loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall’ingresso della bambina o del bambino nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione di lavoratrice autonoma.


    Cambia solo la decorrenza, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell’ingresso della bambina o del bambino nel nucleo familiare.


    E cambia, ovviamente, l’età massima della bambina o del bambino:


    per il congedo di maternità: fino al 6° anno di vita (e cioè fino al giorno, compreso, del 6° compleanno), nei primi 3 mesi dall’ingresso.

    Nelle adozioni e affidamenti di minori stranieri, la disposizione si applica fino al raggiungimento della maggiore età.

    per il congedo di paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità e, quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruirne o sia deceduta o la bambina/bambino sia stata affidata/o in via esclusiva al padre.



    per il congedo parentale:

    fino a 8 anni di vita, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in qualsiasi momento rispetto alla data dell’ingresso nel nucleo familiare;

    nell’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si può esercitare nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Però si ritiene che tra i 6 e gli 8 anni, sia possibile chiedere il congedo sulla base della prima o della seconda regola, a scelta del genitore.

    Anche se questa legge esplicitamente non lo prevede, è da ritenere esteso il diritto al congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma. Il congedo parentale è riconosciuto nei 3 mesi entro i primi 3 anni dall’ingresso del minore (di età fino a 12 anni) nel nucleo familiare.


    La circolare Inps n. 109/2000 riconosce che se all’atto dell’adozione o dell’affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino all’età di 15 anni, data corrispondente all’ultimo giorno di congedo comunque riconoscibile.


    La circolare fa questo esempio: se la bambina o il bambino all’atto dell’adozione o dell’affidamento abbia 11 anni e 6 mesi, ma sia entrato nel nucleo familiare dopo 1 mese, il diritto al congedo parentale può essere esercitato fino al compimento di 14 anni e 7 mesi. Ne consegue che se il congedo è richiesto al limite massimo previsto, di 3 anni dall’ingresso, quando cioè la bambina o il bambino abbia 14 anni e 7 mesi, lo stesso può essere goduto fino al giorno del 15° compleanno, e quindi per una durata massima, anche cumulata, di 5 mesi.


    Attenzione: i periodi di congedo non si cumulano tra affidamento e adozione, ma si possono solo sommare, fino al raggiungimento del massimo consentito.


    Avvertenza: si ricorda che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 341/91, in riferimento all'affidamento, il padre lavoratore subordinato può chiedere i tre mesi di astensione obbligatoria non solo nei casi previsti per il congedo di paternità, ma anche quando la madre è una lavoratrice che vi rinuncia.