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      CommentAuthorStaff
    • CommentTime17 Dec 2002 modificato
     

    Argomento: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: M.M.I.

    Data/ora: 01/02/02 17.01.11


    Volevo chiedervi informazioni sull'astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido di minore che abbia meno di 6 anni: la lavoratrice deve astenersi per forza dal lavoro o può decidere di non avvalersi del diritto? Può avvalersene solo parzialmente? E poi, in che termini può usufrire delle 2 ore di permesso ex allattamento?

    Grazie a chi vorrà rispondere.




    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: Riccardo Ripoli

    Data/ora: 04/02/02 9.22.17


    La legge 8 marzo 2000 n.53 riguarda le disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità. In base ad essa i diritti dei genitori lavoratori sono estesi anche agli affidatari e addotanti.

    L'art. 7 parla di diritto - Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.

    Sempre nell'articolo 7 allla lettera a) si parla di diritto ad astenersi dopo il periodo di astensione obbligatoria sancito dall'articolo 4 che recita

    - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del 1971, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

    "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:

    a) (...)

    b) (...)

    c) durante i tre mesi dopo il parto.

    E' mia opinione che sia proprio la ditta per la quale lavora ad avere l'obbligo di non farla lavorare nei tre mesi successivi il parto (leggi: presa in carico del bambino in affido)

    Art. 10 - Allattamento

    Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.

    I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

    Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

    I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

    I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

    Se non fosse chiaro, non esiti a contattarmi

    347/184.185.0 - <!-- BBcode auto-mailto start --><a href="mailto:info@sos-affido.it">info@sos-affido.it</a><!-- BBCode auto-mailto end -->




    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: sonia

    Data/ora: 04/02/02 15.22.17


    Riccardo, scusa la mia ignoranza, ma prima non era fino ai sei anni? Da quel che ho capito adesso e fino agli otto l'astensione al lavoro. Quindi in caso di un affido inferiore agli otto anni ho diritto ai famosi due mesi prima tre dopo però fino a un massimo di dieci mesi. Sto facendo casino?

    ciao




    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: Riccardo Ripoli

    Data/ora: 04/02/02 16.58.32


    Cosi' dice l'articolo 7 ... Art. 7. - 1. Nei PRIMI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: (...)

    Se hai bisogno della legge, te la mando in e-mail ... mandami un'e-mail di richiesta ad <!-- BBcode auto-mailto start --><a href="mailto:info@sos-affido.it">info@sos-affido.it</a><!-- BBCode auto-mailto end -->




    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: Emanuela

    Data/ora: 12/02/02 16.24.33


    Scusa Sonia credo che tu abbia interpretato male una parte della legge, per qunto riguarda l'astensione obbligatoria per gli affidi/adozioni si parla solo dei 3 mesi dopo l'arrivo del bambino e non dei 2 mesi prima e vale solo per bambini con meno di 6 anni di età.

    Per l'astensione facoltativa fino a 10 mesi totali fra i due genitori (che possono arrivare a 11 mesi se il padre fa almeno tre mesi di astensione) è per un bimbi fino a 8 anni che se non ho visto male per i bimbi adottivi/affidatari è estesa ai 12 anni di età.




    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: sonia

    Data/ora: 12/02/02 16.55.19


    Hai ragione non avevo proprio capito niente, ma non avevo in mano la legge dell'otto marzo 2000, Riccardo ha provveduto spedendomi il tutto. Comunque ti ringrazio adesso mi è tutto chiaro.




    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: Antonietta

    Data/ora: 14/02/02 17.08.49


    nel sito <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.affarisociali.it" target="_blank">www.affarisociali.it</a><!-- BBCode auto-link end --> trovi tutte le informazioni relative all'astensione obbligatoria e facoltativa. Comunque,i singoli contratti di lavoro possono prevedere ulteriori disposizioni favorevoli. Ho letto proprio oggi un articolo trovato su internet secondo cui , sulla base della sent. della corte cost.n. 332/88 ( la trovi nel sito della c.c. ) quando il minore ha tra i sei ed i dodici anni, il diritto di assentarsi dal lavoro non è più vincolato all'età di otto anni del bambino, ma sarà esercitabile nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.. Dalla lettura non sono riuscita a capire se ciò si riferisca sia all'astensione obbligatoria ( tre mesi ) o solo a quella facolatativa.



    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: sonia

    Data/ora: 15/02/02 11.02.33


    Infatti anch'io sono ferma su questo quesito.

    L'astensione e' facoltativa in qualsiasi caso oppure dipende dai contratti (tre mesi a parte)? Perchè si soffermano tanto sulla parte contributiva ...... e poi se l'azienda e piccola la parte facoltativa e' a discrezione dell'azienda? Prima o poi avro' un quadro coompleto della situazione.....intanto grazie a tutti del vostro interessamento sono gia' a buon punto. Buona giornata



    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: Antonietta

    Data/ora: 16/02/02 11.10.57


    L'astensione facoltativa è un diritto del dipendente, sia pubblico che privato.E' prevista la corresponsione del 30% della retribuzione; si parla di contributi figurativi, ma non ho ben capito se sulla differenza di stipendio non percepita , cioè il 70 %, gli oneri contributivi siano a totale carico del dipendente.

    Alcuni contratti, com quello degli enti locali, prevedono che i primi 30 giorni di congedo siano retribuiti al 100 %.

    Continua a non essermi chiara la normativa relativa all'astensione obbligatoria, cioè i tre mesi dopo il parto, se spetta solo per genitori affidatari di bambini sino a sei anni ( o otto ? )oppure anche agli altri ,sino ai 15 anni, nei tre anni dall'ngreso del minore nella famiglia

    Se qualche esperto può aiutarmi, ve ne sarei grata.

    ciao




    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: sonia

    Data/ora: 18/02/02 10.43.19


    Cara Antonietta, leggendo la legge io ho interpretato (e ti dico io)che il discorso degli otto e anche fino a 12 anni e esteso per quanto riguarda gli affidi e le adozioni, in caso di parto naturale invece e' fino ai sei. Che dilemma

    .




    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: Emanuela

    Data/ora: 18/02/02 17.25.36


    Mi sembra proprio che sia cosi'; l'estensione fino ai 12 anni è per adozioni e affidi.

    Cioè se il bambino quando entra in famiglia ha fino a 12 anni per i tre anni sucessivi si puo' usufruire dell'astensione facoltativa.

    L'astensione obbligatoria va pero' fatta nei primi 3 mesi dall'ingresso del bambino in famiglia.

    Qualcuno di voi ha capito se la maternità obbligatoria è d'obbligo o se nel caso una mamma non voglia farla puo' rinunciarci o farla solo parzialmente?

    L'azienda per cui lavoro è molto piccola e la mia astensione dal lavoro per 3 mesi (piu' il periodo di permanenza all'estero per adozione internazionale) porterebbe dei grossi problemi, quindi sarei tentata a proporre un astensione non continuativa dopo il primo mese (ad esempio presenza nel pomeriggio) visto che posso contare sull'aiuto di mia suocera e di una baby sitter di fiducia in modo pero' da coprire i 3 mesi totali di assenza.

    Non vorrei creare dei problemi ai miei datori di lavoro nel caso di un controllo dell'Inps.




    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: sonia

    Data/ora: 19/02/02 10.12.09


    Credo che i tre mesi obbligatori non si possano spezzettare, mentre è possibile per quanto riguarda il periodo facoltativo, però essendo un posto piccolo può essere che si possa trovare una soluzione, dovresti informarti con chi ti fa la busta paga. Ciao




    Risposta: astensione obbligatoria dal lavoro in caso di affido

    Inviato da: Giovanna - Avvocato

    Data/ora: 04/03/02 19.14.36


    Cara Antonietta,

    in merito ai quesiti da te posti, dopo aver anche consultato un esperto in materia, è emerso quanto segue.

    L'astensione obbligatoria spetta sia ai genitori adottivi sia a quelli affidatari nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, quando al momento dell'adozione o affidamento l'età del bambino è compresa tra i 6 e i 12 anni.

    Per quanto riguarda il secondo quesito, invece, se viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione, generalmente, sussiste il diritto per l'accredito figurativo corrispondente alla retribuzione mancante, su domanda dell'interessato.E' importante comunque vedere ciò che prevede il proprio contratto collettivo che può variare in base alle categorie di lavoro a cui si fa parte.




    Risposta: Un articolo

    Inviato da: Antonietta

    Data/ora: 04/03/02 16.09.34


    Giungono numerosi quesiti in merito all'entità e alla tipologia di

    permessi spettanti in caso di parto plurimo. La legge del 2000 sui

    congedi parentali, il successivo decreto legge n. 151 del 26 marzo 2001

    (testo unico sulla maternità) e il contratto nazionale scuola sul

    secondo biennio 2000-2001 (art. 11), hanno notevolmente innovato tutta

    la materia. Sull'argomento è già disponibile presso le sedi provinciali

    della Cgil scuola, un opuscolo aggiornato al 2001 che riassume gli

    aspetti più significativi della normativa. Nei casi di parti plurimi,

    la legge non prevede nulla di aggiuntivo rispetto al periodo di

    astensione obbligatoria. ( QUINDI SOLO TRE MESI, A PRESCINDERE DAL

    NUMERO DEI BAMBINI)Al contrario, per il congedo parentale la stessa

    legge (art. 32 del DL 151 - ex astensione facoltativa) prevede che nei

    primi 8 anni di vita sia possibile fruire "per ogni bambino" fino a 10

    mesi complessivi di permesso da parte di entrambi i genitori (6 per

    ciascun genitore come massimo e fino a 7 per il padre se ne chiede

    almeno 3 mesi consecutivi). Pertanto in caso di parti plurimi, il

    periodo suddetto spetta "per ciascun figlio". Tale interpretazione è

    stata chiarita anche dall'INPS con nota prot. n. 2001/0005/000569 del

    27 giugno 2001, laddove parla di diritto spettante "per ogni nato". La

    nuova legge, inoltre, ha chiarito che il riposo giornaliero spettante

    alla madre durante il primo anno di vita del bambino (cosiddetta

    riduzione oraria per allattamento) viene "raddoppiato" in caso di parto

    plurimo (artt. 39 e 41 sempre del testo unico). Tale riposo aggiuntivo

    può essere fruito anche dal padre.



    Risposta: Precisazione

    Inviato da: Riccardo Ripoli

    Data/ora: 10/04/02 10.36.04


    L'Articolo 3 della legge 53/2000 al punto 5 recita

    "Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei

    confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto

    dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e

    dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2

    del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni

    dall'ingresso del minore nel nucleo familiare"

    E' vero che il decreto legislativo 151/2001, all'articolo 26 parla di

    bambini fino a 6 anni, ma e' anche vero che lo stesso decreto

    legislativo, all'articolo 1 comma 2 recita "Sono fatte salve le condizioni

    di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e

    da ogni altra disposizione"




    Risposta: domanda

    Inviato da: maddalena

    Data/ora: 19/06/02 14.12.32


    Se il bambino ha già compiuto 12 anni posso richiedere comunque la facoltativa?