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      CommentAuthorJamin
    • CommentTime8 Jan 2009
     

    In qualche recente discussione è stato toccato il tema dell'adozione. A tal proposito vorrei riproporvi l'argomento segnalandovi un articolo che è stato pubblicato sul sito internet Vivicorato.it. Buona lettura.

    Adozione Mite: una possibilità’ per i single di adottare un bambino – di Avv. Girolamo Aliberti

    L’adozione mite è una forma di adozione che prende le mosse da una prassi giudiziaria del Tribunale per i Minorenni di Bari (autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura) iniziata nel 2003, sulla constatazione sia del parziale insuccesso della legislazione in materia di affido familiare e sia sull’esigenza di agevolare il processo di deistituzionalizzazione dei minori che ha visto dal 2006 la chiusura degli Istituti.

    I presupposti che hanno dato il via a questa prassi sono basati in primo luogo sul fatto che il numero dei bambini dichiarati in stato di abbandono e successivamente adottati è andato sempre più diminuendo; al contrario, il numero delle coppie che fanno domanda di adozione è sempre crescente. Dunque, una importante risorsa umana per cercare di arginare l’emergenza dell’abbandono morale e materiale dei minori, rischiava di andare sprecata.

    Un ulteriore dato su cui ci si è soffermati a riflettere è stato anche quello che, nel 1999, solo il 42% dei bambini dati in affidamento familiare temporaneo, sono rientrati nella famiglia di origine; il restante 58% è rimasto presso la famiglia affidataria, per cui l’affidamento (che può avere una durata massima di tre anni, prorogabile nel caso in cui la famiglia di origine non abbia risolto i problemi temporanei che hanno reso necessario l’allontanamento del minore e il conseguente affido presso una famiglia o presso un Istituto) da istituto di carattere temporaneo assume spesso la caratteristica di un affidamento sine die, con la conseguenza di un incertezza per il futuro dei minori che si trovano in questa spiacevole condizione al compimento del diciottesimo anno di età.

    L’art. 44 d) l. 184/1983 (legge sulle adozioni) prevede la fattispecie di adozione in casi particolari, cioè una particolare procedura di adozione a cui si può accedere “quando vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo”. In questo caso il minore adottato non viene equiparato ad un figlio legittimo della coppia adottante (come avviene, invece nei casi di adozione ordinaria ex artt. 6 e ss. l. 184/1983) perché permane in lui il rapporto di filiazione con la famiglia di origine la quale, però, non ha più la potestà genitoriale sul minore. Ma di fatto, i rapporti con la famiglia di origine del minore, sono rari e disciplinati dal provvedimento di adozione.
    L’espressione usata dall’art. 44 d) è stata interpretata dalla Giurisprudenza sia nel senso di minori portatori di difficoltà personali, sia per quei minori che si trovano già presso una famiglia, magari grazie ad un provvedimento di affidamento familiare (ma non solo), e per i quali un allontanamento determinerebbe un pregiudizio serio visti i legami affettivi che con gli anni di permanenza si sono creati
    A questo particolare tipo di adozione possono accedere anche i single, e non è previsto alcun limite massino di differenza di età.

    Il servizio di adozione mite riguarda, dunque, minori che dati in affidamento familiare dai servizi sociali ad una famiglia, sono rimasti poi definitivamente presso le famiglie affidatarie. Da qui, sono poi scaturiti numerosi casi di adozione ex art 44 d), e dunque la necessità di istituire un vero e proprio servizio di adozione mite presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.
    Alle coppie ed ai single disponibili, viene richiesta la disponibilità di accogliere un minore in stato di semiabbandono, vista la temporanea difficoltà della famiglia di origine di prendersi cura di lui. Chi dà questa disponibilità deve accogliere il bambino e prendersi cura di lui, curando anche i rapporti con la famiglia di origine. Nel caso, però, il rientro del minore si riveli impossibile, si procederà all’adozione ex art. 44 d).

    Questo percorso, si affianca al percorso di adozione nazionale ed internazionale, la cui conclusione avrà effetti legittimanti.

    I rapporti del Tribunale per i Minorenni di Bari, basati sui dati raccolti nel biennio 2003-2005 dimostrano come questo istituto abbia portato ad una diminuzione dei casi di bambini che si trovano in situazione di incertezza assoluta sulle prospettive del loro futuro. Infatti, l’attuale normativa non si occupa affatto di quei casi in cui la famiglia di origine non è in grado di rispondere alle esigenze educative del minore, che però non è stata da questa abbandonato avendo con lui un rapporto affettivo significativo. In questi casi, non è opportuno né privare il minore del legame affettivo che lui ha con la sua famiglia di origine, ma è anche vero che è giusto offrirgli una migliore prospettiva di vita, quando non c’è una concreta prospettiva di recupero delle sue esigenze educative. Inoltre, si è assistito ad una riduzione del numero dei minori che, non trovando famiglie affidatarie, erano costretti ad essere ospitati presso gli Istituti.

    A questo punto, vista la positiva sperimentazione attuata dal tribunale per i Minorenni di Bari, si avverte la necessità di un intervento normativo che prenda spunto da questa positiva prassi Giurisprudenziale e renda legislativamente operativo questo istituto.

    Avv. Girolamo Aliberti
    C.so Mazzini 29 – 70033 Corato (BA)
    studiolegale.aliberti@hotmail.it