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      CommentAuthor...
    • CommentTime19 Dec 2008
     

    Cosa ne pensate?

    .................................................................................................
    Riporto da un documento :

    La cosiddetta "adozione mite" non è disciplinata dal nostro ordinamento ma è stata di fatto applicata nel distretto del Tribunale per i Minorenni di Bari sotto forma di sperimentazione in tutti quei casi in cui il minore sostanzialmente abbandonato si trovi, oltre al tempo massimo previsto dalla legge, in affidamento familiare per il quale non è possibile un rientro nella famiglia di origine, perdurando lo stato di difficoltà. In queste ipotesi, valutato che tra il minore e gli affidatari si è instaurato un solido rapporto affettivo tale che l'allontanamento possa essere pregiudizievole al minore, viene dichiarato giudizialmente lo stato di semiabbandono permanente. Questa situazione non interrompe il rapporto di filiazione tra minore e genitore di origine, ma ne aggiunge un secondo, quello con gli adottanti, cui spetta naturalmente anche la potestà genitoriale.

    Da un punto di vista giuridico l'adozione cd. mite è considerata una variante dell'adozione in casi particolari, di cui si è detto sopra. alla quale più di ogni altro istituto si avvicina. Il dibattito giuridico è tuttavia aperto, in quanto l'applicazione tout court dell'art. 44 legge cit. non presenta sufficienti garanzie per tutte le persone coinvolte nella vicenda. E' quindi auspicata una sollecita regolamentazione giuridica di questa fattispecie.
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    Può essere la giusta risposta al bisogno d'appartenza che non viene tutelato nell'affido sine die?
    ...si perchè l'affido, per legge e per il bene del minore dovrebbe avere un termine....viceversa cosa è.....

    Buona giornata a tutti

  1.  

    Ciao cioccolata!
    Si, l'adozione mite è stata applicata dal presidente del TM Occhiogrosso e credo anch'io che possa essere una risposta positiva a tutte quelle situazioni (e non sono poche ) di affido sine die...così il minore è tutelato diversamente e anche la stessa famiglia affidataria...o adottiva in modo mite....certo che la faccenda è complessa...

    Buona giornata anche a te!

  2.  

    Adozione mite è comunque praticata da tutti da tanto tempo ... solo che non viene così chiamata.
    Sono, come giustamente accostato da cioccolata nel titolo della presente discussione, gli affidi sine die.
    Praticamente quegli affidi per i quali non c'è possibilità di un rientro in famiglia e neanche la possibilità di un'adozione.

    L'impossibilità verso l'adozione di certi ragazzi è data da tre fattori
    1) Età troppo elevata e/o caso troppo difficile con necessità di contenimento in struttura
    2) Affetto corrisposto con uno o più membri della famiglia che sono per il ragazzo persone fondamentali per la sua crescita affettiva, ma incapaci di gestire in proprio un rapporto, specie nella quotidianità. In tali casi si lascia il ragazzo in affidamento senza che possa rientrare in famiglia.
    3) Impossibilità a trovare una famiglia adottiva disponibile a prendere in casa un ragazzo grande già con un passato spesso difficile

  3.  

    Ma in questo caso di aadozione, il ragazzo affianca il nostro cognome al suo..giusto??

  4.  

    Non credo, anche perchè non è una cosa regolamentata dalla legge.
    E' iniziativa dei giudici e quindi ogni richiesta può essere fatta, ma dubito che possa essere accolta perchè l'idea della cosa è quella di non togliere del tutto il ragazzo dalla famiglia ... cambiargli il cognome sarebbe visto dalla famiglia di origine come un'ostilità.

    •  
      CommentAuthor...
    • CommentTime19 Dec 2008
     

    Riccardo, l'adozione mite non è praticata da tanto tempo perchè non è legge....è solo per ora una sperimentazione del tribunale di Bari....è comunque molto simile all' ex art. 44. o adozioni in casi particolari che è disciplinata dalla legge.

    Con il sopracitato art. il bambino diventa figlio adottivo della coppia pur mantenendo alcun legami di tipo er esempio ereditario con la famiglia d'origine, ASSUME PERO' IL COGNOME DELLA FAMIGLIA ADOTTIVA CHE ANTEPONE AL SUO D'ORIGINE. E' facoltà del tribunale anche lasciare solo il cognome della famiglia adottiva.

    cito la legge
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    GSD

    Sportello virtuale: Legge

    Titolo: l'adozione in casi particolari ex art. 44
    Domanda:
    Vorrei capire che differenza c'è tra l'adozione in casi particolari ex art. 44, definita adozione non legittimante e l' adozione mite. Grazie.

    Risposta inserita da Angelamaria Serpico il 13-06-2007

    L'adozione in casi particolari è disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83 così come sostituito dalla legge n. 149/2001, e tutela, alla lettera a) e b), il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, mentre alle lettere c) e d), i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.

    Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante.

    Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

    I casi contemplati prevedono tale opportunità per:
    a) persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;

    b) il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

    c) i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori;

    d) constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

    Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato.

    I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.

    Va, infine, precisato che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.

    La cosiddetta "adozione mite" non è disciplinata dal nostro ordinamento ma è stata di fatto applicata nel distretto del Tribunale per i Minorenni di Bari sotto forma di sperimentazione in tutti quei casi in cui il minore sostanzialmente abbandonato si trovi, oltre al tempo massimo previsto dalla legge, in affidamento familiare per il quale non è possibile un rientro nella famiglia di origine, perdurando lo stato di difficoltà. In queste ipotesi, valutato che tra il minore e gli affidatari si è instaurato un solido rapporto affettivo tale che l'allontanamento possa essere pregiudizievole al minore, viene dichiarato giudizialmente lo stato di semiabbandono permanente. Questa situazione non interrompe il rapporto di filiazione tra minore e genitore di origine, ma ne aggiunge un secondo, quello con gli adottanti, cui spetta naturalmente anche la potestà genitoriale.

    Da un punto di vista giuridico l'adozione cd. mite è considerata una variante dell'adozione in casi particolari, di cui si è detto sopra. alla quale più di ogni altro istituto si avvicina. Il dibattito giuridico è tuttavia aperto, in quanto l'applicazione tout court dell'art. 44 legge cit. non presenta sufficienti garanzie per tutte le persone coinvolte nella vicenda. E' quindi auspicata una sollecita regolamentazione giuridica di questa fattispecie.

  5.  

    Grazie del tuo insegnamento Cioccolata.
    So benissimo cosa sia l'adozione in casi speciali e cosa sia l'adozione in casi particolari.

    Stiamo parlando di adozione mite, non di adozione in casi partiocolari che, pur essendo simile non è uguale, proprio perchè simile.

    Nell'adozione in casi particolari il rapporto con la famiglia di origine cessa come in ogni caso di adozione.
    Nell'adozione mite ... è mite proprio perchè il contatto con la famiglia di origine non si interrompe e viene regolato da tribunali e servizi sociali. Non essendo legge non è regolamentato niente e quindi nemmeno il cambio di cognome.

    Certo cioccolato che il tuo atteggiamento è provocatorio e scostante ... ricordi molto qualcuno del passato.
    Che curioso ... cioccolato e cannella, due spezie, carino ... nessuna allusione, solo così per dire, mi è balzato agli occhi.

    •  
      CommentAuthor...
    • CommentTime19 Dec 2008
     

    dice Riccardo:

    "Adozione mite è comunque praticata da tutti da tanto tempo ... solo che non viene così chiamata.
    Sono, come giustamente accostato da cioccolata nel titolo della presente discussione, gli affidi sine die."

    ERRATO:
    l'adozione mite da un punto giuridico non esiste ...è infatti applicata solo IN VIA SPERIMENTALE presso il tribunale di Bari ...come sostenuto anche da Cristina Bubici

    dice Riccardo:
    "Nell'adozione in casi particolari il rapporto con la famiglia di origine cessa come in ogni caso di adozione."
    ERRATO:
    L'adozione speciale o l'adozione ex art. 44 o l'adozione in casi particolari, come la si voglia chiamare, NON E' equiparata all'adozione legittimante e non vengono tranciati i rapporti con la famiglia d'origine.
    Il ragazzo legalmente risulta infatti nato da ....e.... (nome e cognome dei genitori naturali) adottato da ....e....nome e cognome dei genitori adottivi.
    Diventa perciò figlio adottivo, ed è facoltà del tribunale permettere o meno incontri con i genitori naturali dei quali rimane erede
    .

    L'adozione legittimante invece trancia ogni rapporto con la famiglia d'origine che per la legge, non esiste più ed il ragazzo diventa a tutti gli effetti figlio....nello stato di famiglia infatti lui risulta nato dai genitori adottivi.
    Solo a 25 anni e solo se è stato riconosciuto potrà avere accesso al suo fascicolo dopo opportuna richiesta presso il tribunale dei minori di competenza.

    L'affido sine die chiaramente, come dice il nome è tutt'altra cosa e non c'entra nulla con i suddetti casi.....non è adozione mite.

  6.  

    grazie per la precisazione ... ora siamo tutti più eruditi

    • CommentAuthorcannella
    • CommentTime19 Dec 2008
     

    Grazie, cioccolata. Conoscevo la differenza tra i vari tipi di adozione ma sei stata chiara e sintetica.
    E' evidente che affido sine die ed adozione mite sono due istituzioni completamente diverse da un punto di vista legale, assolutamente non equiparabili,
    Cosa ne pensate? credete che l'adozione mite sia una buona strada per dare ai minori una maggiore stabilità e certezza del loro avvenire (sia da un punto di vista affettivo che, diciamolo senza remore, economico)?

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      CommentAuthorsandro
    • CommentTime23 Dec 2008
     

    Adozione mite ed affido sine die, sono entrambe soluzioni che non trovano riscontro in nessuna norma di Legge, delle vere e proprie invenzioni che, nate come risposta sperimentale a casi eccezionali e molto rari, stanno diventando sempre più spesso lo standard di tutti gli affidi. Per quanto queste soluzioni possano piacere, a mio giudizio sono la conseguenza di alcuni errori commessi durante gli iter di valutazione dei singoli casi e, della mancanza di decisioni (ovviamente a volte impopolari) che dovrebbero essere prese in tempi molto più rapidi di ciò che non avviene quasi mai. I tempi dei bisogni ed aggiungerei dei diritti dei bambini, non coincidono mai con le faticose lungaggini del sistema degli adulti.
    Oltre a ciò, fino a quando queste soluzioni non saranno normate per Legge, proprio per la loro natura indefinita, sono facilmente impugnabili da qualsiasi avvocatucolo con un minimo di cognizione di causa e magari senza tanti scrupoli. Questo, inevitabilmente si traduce in un potenziale ed ulteriore danno per il minore.
    In fine, vorrei ricordare che quando il legislatore stabilì che gli affidatari non potessero diventare i futuri adottivi, lo fece per una ragione molto precisa e cioè, per evitare che coppie giudicate non idonee all'adozione, potessero comunque soddisfare i loro egoismi, attraverso la scorciatoia dell'affido e quello che sta accadendo oggi, non mi pare il modo migliore di tutelare i minori da questi gravi rischi.
    Ultimo pensiero, la direzione che oggi hanno preso la stragrande maggioranza degli affidi (sine die, adozioni miti o similari), dovrebbero tornare ad essere i casi eccezionali e rari di un tempo, proprio per rispettare i diritti dei bambini di cui ho fatto cenno nel mio ultimo post "da quale punto di osservazione?"
    So benissimo di esprimere un parere abbastanza controtendenza visti i favori riconosciuti a queste soluzioni ma invito ugualmente tutti a riflettere non sulla bontà di quelle scelte ma, sulla esagerata applicazione delle stesse tanto che, personalmente non conosco più alcun caso di affido che si sia concluso con il rientro in famiglia entro il termine dei 2 (+1) anni previsti dalle vigenti Leggi di questo Stato.

    Sandro.

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      CommentAuthormarguez72
    • CommentTime23 Dec 2008
     

    Mi trovo in accordo con quanto esposto da Sandro, ho visto spesso decidere per un affido sine die lasciando la patria potestà ai genitori naturali con contatti con i bambini più volte al mese. Il minore non rientrerà in famiglia, la famiglia originaria non verrà in nessun modo aiutata a risolvere i propri problemi, gli affidatari (e il minore) non potranno prendere alcuna decisione importante in modo autonomo (cosa assolutamente lecita in un affido "normale" ma ritengo gravosa con il passare degli anni). Sono d'accordo nel dire che i legami "di sangue" non debbano essere cancellati e che sono fondamentali per ognuno, sono anche una ferma sostenitrice dell'affido ma penso anche che l'alto numero degli affidi sine die sia preoccupante.

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      CommentAuthorsandro
    • CommentTime24 Dec 2008
     

    Ciao Marguez, sai cosa penso più nel dettaglio? Secondo me tutto ciò deriva dalle scarse risorse disponibili per un serio lavoro di recupero della famiglia d'origine. Siamo tutti concordi nel sostenere la gravosità per i sevizi sociali a causa delle limitate risorse sia economiche che di numero di operatori in servizio ma, a questo punto mi chiedo: qualche giorno fa, su un post che ora non ti so indicare, si è detto che grazie agli affidi, la regione Veneto ha risparmiato qualcosa come 4 milioni di Euro in un anno.
    Secondo me non sarebbe affatto male se una parte fosse destinata a qualche serio progetto di supporto agli affidi stessi, con un occhio in più per il lavoro sui genitori di tutti questi bimbi. Penso che con un lavoro serio, in molti casi, la ricomposizione dei nuclei familiari potrebbe riuscire positivamente e con maggiore frequenza, riducendo nettamente il ricorso a soluzioni di puro "ripiego" come sono sia il sine die che l'adozione mite.

    Ciao a tutti.

    Sandro.

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      CommentAuthormarguez72
    • CommentTime25 Dec 2008
     

    Anche la città in cui abito è sempre più orientata all'utilizzo delle famiglie e delle famiglie comunità al posto delle comunità, il fine è quello di dare subito i bimbi in affido una volta allontanati dalla famiglia di origine senza passaggio in comunità. Un progetto del genere non può però prescindere da un supporto effettivo dato al bambino e agli affidatari che spesso non hanno gli strumenti necessari per far fronte da soli a tali situazioni.
    Probabilmente si potrebbe pensare di utilizzare le stesse comunità con i loro professionisti in modo da studiare progetti di supporto verso i bambini e le famiglie (affidatarie e di origine).
    Ovviamente tutto questo ha un costo in termini anche monetari, ma qui torniamo al riutilizzo di quanto risparmiato con il coinvolgimento delle famiglie affidatarie.
    Ciao

    •  
      CommentAuthorsandro
    • CommentTime26 Dec 2008
     

    Ciao Marguez! Mi piace molto la tua idea. E' molto interessante ipotizzare una sinergia tra comunità e famiglie affidatarie anche per fugare alcuni dubbi che vedrebbero comunità, case famiglia e famiglie affidatarie quasi come dei rivali. Personalmente, ho qualche riserva su alcune tipologie di comunità che, magari hanno al loro interno una struttura di tipo casa-famiglia ma poi, si articolano in una vera e propria rete di famiglie affidatarie che, pur facendo capo al nucleo di riferimento principale, rimangono effettivamente semplici famiglie affidatarie. A mio giudizio, le comunità dovrebbero avere caratteristiche tali da garantire un tipo di prestazione più professionale, per rispondere a "bisogni" di livello superiore a quello che, una semplice famiglia affidataria, può offrire.
    Comunità di questo tipo, invece, incasserebbero rette ingiustificate (circa 2500€ mensili) in relazione alla qualità del servizio offerto.
    Risorse economiche così importanti, seguendo il tuo consiglio, potrebbero essere comunque distribuite verso le comunità ma con finalità diverse come già detto, sia per sostenere gli affidatari ma, anche per dar vita a progetti più seri per il recupero delle famiglie d'origine.
    Ormai è chiaro a tutti, la coperta è corta quindi, non sono più ammissibili nè sprechi, nè utilizzi impropri.

    Buona idea veramente Marguez! Ne parlerò al mio gruppo affido.

    Ciao, Sandro.

    • CommentAuthorElen
    • CommentTime5 Jun 2012
     

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