Non sei collegato (collegati)

Vanilla 1.1.2 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

    •  
      CommentAuthorJamin
    • CommentTime13 Nov 2008
     

    Pubblicato su Stranieri in Italia

    TAR Emilia Romagna Sentenza 11 novembre 2008 n. 4488 conversione pds minore età in lavoro

    Nel caso di specie la Questura di Modena ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in quello per lavoro subordinato presentato dall’istante ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 286/1998 come modificato dalla L. n. 189/2002.
    La domanda veniva respinta per mancanza dei limiti temporali di permanenza e del progetto formativo previsti dalla predetta disposizione. Con apposito decreto il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Sassuolo deferiva la tutela del minore al direttore del distretto USL di Sassuolo essendo privo di altri riferimenti parentali sul territorio nazionale.
    Ebbene, ai sensi dell’art.32 del D.lgs. n. 286/1998 al cittadino straniero divenuto maggiorenne può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di accesso al lavoro oppure per lavoro subordinato o autonomo a condizione che nei suoi confronti siano applicate le disposizioni di cui all’art.31 /1° e 2° c vale a dire quando lo straniero sia soggiornante in Italia con la propria famiglia ovvero si tratti di minori che siano destinatari in Italia di provvedimenti di affidamento e quindi vengano in rilievo situazioni sintomatiche di un certo radicamento nel nostro paese.
    La disposizione va interpretata tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza n. 198 del 2003 della Corte Costituzionale che ha ritenuto la nozione di “minori comunque affidati” è inclusiva di quelli sottoposti non solo ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi della L. n. 184/1983, ma anche a tutela ai sensi degli art.343 e seguenti del Codice Civile.
    Ne discende che nel caso in esame avendo il giudice tutelare deferito la tutela, trova applicazione il primo comma dell’art.32 del D.lgs. n 286/1998, senza che ricorrano le ulteriori condizioni previste dai commi successivi per i minori non accompagnati.
    Per tutte le considerazioni fatte, il ricorso è fondato e quindi viene accolto dal TAR del’Emilia Romagna.

    •  
      CommentAuthorsandro
    • CommentTime13 Nov 2008
     

    Bravissima Jamin! Questo è un articolo importantissimo. Mi permetto di enfatizzare una situazione che in pochi conoscono e che invece può rappresentare la prevenzione di terribili ingiustizie. In questo momento non riesco ad essere più preciso per quanto riguarda la tempistica ma, per chi ha in affidamento un adolescente straniero non accompagnato, in giurisprudenza sono denominati M.S.N.A. (minore straniero non accompagnato), per avere maggiori certezze di ottenimento del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, è fondamentale che i servizi sociali predispongano a suo favore un "progetto formativo d'inserimento sociale" della durata di almeno 3 anni prima della maggiore età. Ci sono molte soluzioni alternative ma da queto stesso articolo proposto da Jamin, si evince l'estrema delicatezza dell'argomento troppo spesso sottovalutato specialmente dai servizi sociali che queste cose le conoscono benissimo e, se non gestito nel migliore dei modi, il rischio è quello del rimpatrio del ragazzo appena raggiunti i 18 anni. Fate attenzione però, non è sufficente una semplice redazione di un documento; occorre concretamente che il ragazzo frequenti corsi ufficialmente riconosciuti presso scuole o strutture alternative ma comunque riconosciute dallo stato. Se vi trovate in questa situazione, provate a chiedere la nomina di un tutore legale e, sarà lui il garante per il vostro M.S.N.A.. Certo che se per tutore viene nominata persona non competente (sindaco, assessore ecc.), preoccupatevi da soli di ottenere quanto nel diritto del minore.
    Buona giornata a tutti. Sandro.

    •  
      CommentAuthorJamin
    • CommentTime14 Nov 2008
     

    Grazie Sandro per avere aggiunto queste preziose notizie.
    Il tema della permanenza in un paese estero è di per sé complicato, immaginate quindi quanti problemi potrebbero aggiungersi a quelli di un affido. Muoversi con largo anticipo è il miglior passo che una famiglia possa compiere.