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    Da Diritto.it

    La psicologia della testimonianza nell’audizione minorile

    Spesso sorge l’esigenza di ascoltare la deposizione di un minore per varie finalità e con vari coinvolgimenti emotivi da parte del fanciullo, che può essere, a seconda dei casi, semplice testimone di un fatto generale di cui non ne è coinvolto oppure testimone di un grave abuso o addirittura vittima.

    Ecco quindi che la necessità di assumere la deposizione di un minore può sorgere in ambiti diversificati e con finalità e coinvolgimenti profondamente differenti, dai procedimenti amministrativi, alle varie sessioni dei procedimenti giudiziari civili sino alle indagini della polizia giudiziaria ed ai processi penali.

    La testimonianza in tutte le epoche storiche così come nel sistema processuale attuale ha sempre rivestito un ruolo centrale, considerata la prova più rilevante dopo la conessione, che in fondo è anch’essa una testimonianza, sebbene una narrazione riferita allo stesso autore della deposizione.

    Nel caso dei minori la testimonianza è ancora più importante, soprattutto quando si sospetta un abuso, poiché in questi casi il minore, oltre che vittima, è spesso l'unico testimone oculare disponibile, ma l’assunzione della deposizione del minore è un’attività particolarmente delicata, poiché si deve cercare di conciliare l’esigenza di conoscere compiutamente i fatti evitando contemporaneamente di arrecare ulteriori danni psicologici al fanciullo, distinguendo tra realtà e fantasia, tra verità e suggestione.

    Cosa fare quindi nei casi in cui sorge la necessità di ascoltare un minore, come devono comportarsi le forze di polizia (nessuna esclusa a cominciare dalla polizia locale) quando si deve ascoltare la testimonianza di un minore ed in particolar modo quando si è di fronte un testimone oculare, all’autore o addirittura alla vittima di un abuso?

    Come evitare che l’audizione stessa costituisca una violenza e che quindi le forze di polizia più che tutelare dagli abusi compiano essi stessi dei danni al minore; come evitare d’altro lato che le domande degli investigatori possano alterare il ricordo e quindi l’affidabilità del racconto oppure addirittura suggestionarlo.

    Come verificare la veridicità e l’affidabilità delle testimonianze di soggetti che, anche per la loro età e per la particolare fase dello sviluppo, possono facilmente confondere realtà e fantasia ed ancor di più ?

    Cerchiamo di dare alcune linee guida che offrano degli strumenti pratico-operativi uniti alla sommaria illustrazione dei meccanismi psicologici che sottostanno alla riproduzione della traccia mnestica del minore.

    AMBITI IN CUI SI RICHIEDE LA DEPOSIZIONE DEL MINORE

    L’audizione testimoniale di un minore, come si è detto, è un’esigenza che può sorgere in ambiti e con finalità estremamente differenziate:
    - Procedimenti amministrativi.
    - Processi civili.
    - Indagini e procedimenti penali.

    In funzione del contesto, della finalità e della fase del procedimento, l’audizione potrà avvenire nelle aule dei tribunali oppure al di fuori, ad esempio negli uffici degli organi investigativi o comunque preposti alla vigilanza (polizia stradale, polizia giudiziaria, uffici dei servizi sociali, scuola, ecc.), con modalità e con tutele graduali, che dovrebbero tener conto del coinvolgimento e della personalità del minore, ma che spesso per varie ragioni, prescinde dalla tutela del minore e dalla preservazione dell’affidabilità e della veridicità della traccia mnestica.

    Valutiamo brevemente i principali procedimenti nei quali può sorgere l’esigenza di ascoltare la deposizione di un minore, oltre l’ambito delle indagini e dei procedimenti penali:

    PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

    Molto spesso i minori sono coinvolti o comunque sono semplici spettatori di violazioni amministrative o di fatti rilevanti per una serie di procedimenti amministrativi, come ad esempio gli incidenti stradali.

    In questi contesti la deposizione dei fanciulli è assunta anche sulla strada o negli uffici (spesso negli uffici mobili, cioè nei furgoni intervenuti sulla scienza del sinistro) degli organi di polizia stradale o dei servizi sanitari, intervenuti in socorso delle vittime del sinistro stradale, per la finalità di ricostruire le dinamiche e le responsabilità dell’evento.

    In questi casi, troppo spesso, non si adotta nessuna particolare cautela e l’acquisizione della deposizione del minore è demandata a personale assolutamente inesperto, il sottufficiale o l’ispettore della forza di polizia stradale (polizia, carabineri, polizia locale), muniti di grande esperienza e competenza tecnica ma non qualificati nella psicologia minorile.

    I danni possono essere elevatissimi sia per il minore, il quale anche se semplice testimone di un fatto comunque violento, quale è l’incidente stradale, è spesso fortemente traumatizzato, anche a causa dei decessi o delle lesioni o addirittura per i decessi che ne conseguono, dalla violenta lesività e dal forte impatto visivo (spargimenti di sangue, estesi traumatismi, frequenti casi di distaccamento di arti e parti anatomiche).

    Si immagini addirittura il caso in cui il minore o i suoi congiunti ne siano rimasti vittime.

    Ecco quindi che è necessaria una specifica preparazione per decidere di acquisire una deposizione di un minore anche in questi procedimenti che, spesso solo nella fase iniziale sono amministrativi, per poi trasformarsi in procedimenti giudiziari (civili e/o penali), per evitare ulteriori traumi e danni al minore coinvolto e per preservare l’affidabilità e la veridicità della deposizione, evitando di inquinarla e di suggestionarla.

    PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CIVILI

    Nel processo civile l'ordinamento in alcuni casi impone l’audizione del minore e, addirittura, considera vincolante la volontà che egli esprime e ciò avviene:
    - per il riconoscimento del figlio sedicenne, che non può avvenire senza il suo consenso;
    - nei casi di inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima, che non può avvenire senza il consenso dei figli legittimi che abbiano compiuto i sedici anni;
    - nella procedura di adozione, che considera decisiva la volontà del minore quattordicenne

    Anche in altri casi è previsto che il minore sia obbligatoriamente sentito se ha raggiunto una certa età, anche se la sua deposizione non è vincolante, come nei casi della procedura di adozione ed in quella di affidamento familiare, che richiede l’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni.

    Di recente la legge 8 febbraio 2006 n.54, meglio nota come legge sull'affido condiviso, ha innovato profondamente il ruolo dei figli in tutti i casi di separazione dei genitori, innovando il codice civile con l'introduzione dell'art. 155 sexies, che prevede l’obbligatoria audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio).

    Inoltre la stessa legge ha previsto che l’ascolto del figlio minore potrà essere disposto anche nel caso di procedimenti consensuali, laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.

    In ogni caso, l'ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza riguardi esclusivamente gli aspetti economici.

    La normativa, in particolare il Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006 n.54, prevede che l'audizione debba essere per il minore un'effettiva opportunità per esprimere propri bisogni e desideri, senza gravarlo di pesi e responsabilità insostenibili per la sua età, stabilendo anche che l'ascolto debba avvenire con modalità rispettose della sua sensibilità e soprattutto nel rispetto del principio della minima offensività.

    PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI

    Evidentemente nell’ambito delle indagini e del processo penale, l’audizione dei minori abusati, vittime di reati in genere è la regola, così come nel processo penale speciale “minorile” sono acquisite le deposizioni testimoniali dei minori autori di reati.

    La riforma “copernicana” dell’anno 1988, che ha introdotto il c.d. “processo all’americana” cioè il “rito accusatorio” (in opposizione al precedente “rito inquisitorio”), in base al quale le prove a carico di chi è incolpato di un reato devono formarsi oralmente nel giudizio, e cioè durante il pubblico dibattimento in aula, nel contraddittorio delle parti, con il divieto per il giudice - salve rare e tassative eccezioni – di utilizzare gli elementi precedentemente acquisiti dall’organo dell’accusa, che possono essere utilizzati al termine delle indagini preliminari del Pubblico Ministero, per supportare la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione.

    Tuttavia nell’ambito del processo accusatorio così strutturato, le garanzie poste a tutela del minore sono state inspiegabilmente limitate alla sola fase del pubblico giudizio, e cioè del “processo penale” vero e proprio, venendo sostanzialmente ignorate per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, vale a dire per l’intero complesso delle investigazioni affidate al Pubblico Ministero.

    CREDIBILITA’ DEL MINORE TRA AFFIDABILITA’ E VERIDICITA’

    L'attendibilità della teste si misura in termini di affidabilità o competenza, pertanto nella valutazione di un minore che ha assistito o che è stato parte di un fatto, bisognerà valutare la sua deposizione sotto il profilo della:

    1. Affidabilità o competenza, valutando se il minore sia in grado di differenziare i suoi pensieri e sentimenti dai dati reali e se sia in grado di cogliere il significato ed il ruolo della sua posizione di testimone. Quindi accertando le capacità cognitive, emotive e sociali del bambino.

    Questa valutazione può essere disposta anche d’ufficio dal giudice, secondo la previsione dell'articolo 196 c.p.p. "qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge".

    2. Veridicità o credibilità, escludendo delle manipolazioni della narrazione che la falsifichino rispetto quanto effettivamente decodificato dalla memoria. Questa valutazione deve tener conto che i tipici indicatori dell’attendibilità della deposizione testimoniale, che sono chiarezza, celerità, sicurezza e coerenza del resoconto fornito, difficilmente si riscontrano nelle testimonianze dei fanciulli.

    Per questa ragione l'orientamento attuale è quello di considerare credibile il racconto di un minore caratterizzato da una modalità di esposizione spontanea e coerente dei fatti intendendo quest'ultima qualità come corrispondenza delle dichiarazioni rese in tempi diversi.

    Andranno comunque anche esaminate: la qualità delle relazioni intercorrenti nel nucleo famigliare, il valore attribuito da tutti i componenti della famiglia alla testimonianza della vittima e le possibili influenze positive e negative dei genitori durante la sua deposizione.

    La veridicità nella narrazione del minore può essere influenzata da elementi e motivazioni differenti, ma che genericamente si possono ricondurre a:

    - Falsità volontaria, laddove il soggetto sia dolosamente menzognero o reticente, in questo caso l’atteggiamento del testimone o dell’imputato che non si avvalga della facoltà di non rispondere è punito dall’ordinamento per il reato di falsa testimonianza o false dichiarazioni al PM.

    - Falsità Involontaria, quando il fatto narrato è distorto per meccanismi psicologici di difesa, suggestioni, per effetto di condizionamenti o per incapacità permanenti o temporanee e per qualsiasi altra ragione che escludano una cosciente volontà. In questi casi il soggetto, sotto il profilo giuridico, non è responsabile, poiché i reati che puniscono il testimone reticente o mendace sono esclusivamente dolosi e non prevedono neanche la fattispecie dolosa o il reato tentato.

    CARATTERISTICHE DEI MINORI IN FUNZIONE DELL’ETA’

    Il minore ha certamente una personalità complessa, il che comporta che la modalità di ciò che dice deve essere attentamente valutata in relazione all'età, al sesso, al contesto culturale di provenienza, alle esperienze che ha avuto fino a quel momento.

    Gli studi (Musatti 1931, Altavilla 1948, Gulotta 1986, Goodman 1986), hanno evidenziato che l’età del minore sottoposto ad audizione testimoniale influenza il suo stato emozionale e la maggiore o minore capacità di prevedere le conseguenze della sua deposizione, e quindi la capacità di articolare e manipolare il racconto.

    Il bambino più piccolo, infatti, tende ad essere più spontaneo e a dire tutto quello che sa, mentre la persona più grande, essendo maggiormente in grado di valutare quanto le conviene e cosa le giova dire per raggiungere lo scopo che si prefigge, può volere non dire o voler dire cose diverse dalla verità.

    Va inoltre considerato il ruolo che il bambino ha avuto nell'evento di cui ci si sta occupando, se cioè egli ne è stato autore, vittima o semplice testimone.

    Un fattore che sembra rivestire molta importanza è il periodo di tempo che trascorre tra il verificarsi dell'evento e l'ascolto giudiziario del minore: in definitiva più il bambino è piccolo e più è possibile che la sua versione resa a ridosso del fatto sia veritiera e spontanea, mentre se ascoltato a distanza di tempo egli può subire manipolazioni esterne o esprimere un ricordo contaminato con eventi immaginari.

    Il tipo di vita che il bambino conduce e l'ambito familiare di provenienza possono determinare accelerazioni o rallentamenti in alcune fasi del processo di maturazione e portare addirittura a neutralizzarne qualcuna con conseguenze sul comportamento successivo del bambino.

    Si può dunque affermare che il contenuto della testimonianza di un minore può essere anche molto rilevante, ma va acquisito con tutte le cautele.

    Il magistrato dovrà valutare l'attendibilità del suo racconto tenendo presenti le circostanze che possono averlo portato a fare determinate affermazioni piuttosto che altre, ricordando che il punto più debole della capacità testimoniale del minore è la sua grande suggestionabilità.

    Nella seconda parte affronteremo praticamente la fase operativa dell’escussione testimoniale, fornendo alcuni spunti per evitare errori, danni e suggestioni e consigli per ottenere una deposizione che sia la più possibile completa, affidabile e veritiera.

    Massimiliano Mancini
    (Coordinatore del sito www.poliziaminorile.it, docente e consulente nelle materie giuridiche e criminologiche)

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      CommentAuthorJamin
    • CommentTime31 Oct 2008
     

    L'avevo segnalato anch'io !!! Mi sembra molto interessante la materia..ma nessuno aveva risposto :face-crying: