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      CommentAuthorStaff
    • CommentTime17 Dec 2002 modificato
     

    Argomento: Collocamento Provvisorio

    Inviato da: Giovanna e Michele

    Data/ora: 10/04/02 7.11.20


    Gentili operatori sos-affido, siamo una coppia che ha ottenuto decreto di idoneità all'adozione sia nazionale che internazionale. Il TdM ci chiama chiedendoci disponibilità per una bimba di pochi mesi, abbandonata alla nascita(dopo il

    riconoscimento allo stato civile,quindi con nome e cognome), in dimissione

    da un nosocomio locale. Abbiamo dato la disponibilità, ed il giorno dopo, ci

    hanno chiamato con gran fretta dalla Camera di consiglio dicendoci che

    eravamo stati prescelti, che la procedura era anomala e che dovevamo subito

    andare a prendere i documenti per poi recarci in ospedale a prendere la

    piccolina.

    I giudici non ci spiegano nulla(eravamo al giovedì Santo e tutti dovevano

    partire per le vacanze di Pasqua) ma ci dicono che dovrà passare un "certo"

    tempo per attendere che nessun familiare si faccia sentire, rassicurandoci

    di ritenere già nostra la piccolina, perchè la mamma era già al sesto

    abbandono(tutti conclusi con l'adozione) ; Eravamo al settimo cielo e

    abbiamo portato con noi la splendida piccoletta.

    I problemi sono nati subito dopo Pasqua perchè mia moglie al ritono al

    lavoro ha chiesto per l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma ci hanno

    risposto dall'Inps, che il provvedimento in nostro possesso non ci dava

    accesso a queste prestazioni previdenziali.

    Il giudice a noi ha consegnato un Collocamento Provvisorio (art.10 184/83)

    di cui non capiamo il significato.

    Non è un affido preadottivo(art.22,) ma cosa è? Può essere considerato come

    affido temporaneo(art 2. 184/83) e quindi dare la possibilità della

    maternità?

    Altrimenti la legge come pensa di tutelare una piccola e tenera bimba, se

    non da diritto ad astenersi dal lavoro per stare con lei.

    E poi sarà mica come il normale affido che sappiamo non può trasformarsi in

    adozione?


    Abbiamo provato a ricontattare il giudice per avere delucidazioni

    ma...........NON é mai Possibile.........!!!!

    Ci siamo sentiti presi in giro, ci dicono di ritenere la piccola già nostra

    e poi ci si nega la maternità, e poi se la situazione è cosi' precaria,

    perchè non avvertirci dei rischi correlati al possibile allontanamento da

    noi della nostra piccoletta in un futuro (visto che non è un affido pre

    adottivo)

    Noi non abbiamo mai fatto richiesta per l'istituto dell'affido, ma per

    l'adozione!

    Ma adesso noi chi siamo nei confronti della piccola, chi è il tutore(ha bisogno di cure mediche, con tutto ciò che ne può conseguire)

    Quali saranno i tempi per ottenere l'affido pre-adottivo?

    Angosciati da queste domande che nel nostro TdM non riescono neppure ad

    avere udienza, chiediamo a lei lumi e spiegazioni su questa situazione

    scabrosa.

    La ringraziamo per l'attenzione e vi porgiamo distinti saluti.



    Risposta: Collocamento Provvisorio

    Inviato da: Riccardo Ripoli

    Data/ora: 10/04/02 7.22.06


    L'articolo 10 della legge 184/83 e' stato sostituito dall'articolo 10 della legge 149/2001. Sostanzialmente pero' e' rimasto uguale. I commi 3,4,5 recitano:

    "3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

    4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

    5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4."

    In cio' che vi ho sottolineato al precedente punto individuo la risposta a quanto da voi richiesto: non si parla di affidamento, ne' di adozione, quindi ritengo che abbia ragione l'INPS a dire che non abbiate diritto, per ora, all'astensione obbligatoria dal lavoro. La legge n. 53/2000 prevede al punto 5 dell'articolo 3 che "Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari" ma in questo particolare caso voi non siete ne' genitori affidatari, ne' genitori adottivi, ma un "recipiente" per il collocamento temporaneo che servira' al tribunale dei minori per valutare l'effettivo abbandono del minore.

    Entro il 25 aprile il tribunale dovra' pronunciarsi su tale collocamento (mi e' parso di capire che essendo stato fatto di urgenza, ricada nel comma 4 sopracitato), ma potrebbe anche confermarlo e mandare avanti questa situazione per parecchio tempo. Proporrei di fare una lettera raccomandata (con ricevuta di ritorno) al presidente del tribunale minorile (inviandone copia ai giudici firmatari del provvedimento) dichiarando che non potete usufruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro ex legge 53/2000 in quanto trattasi di collocomento provvisorio e non di affidamento o adozione, con grave nocumento per la bambina. Chiedendo pertanto che venga adottato al piu' presto, nell'interesse della minore, un provvedimento di affidamento preadottivo o di affidamento. Chiedete, in subordine, la possibilita' di essere ricevuti. Oltre alla raccomandata farei anche un fax ove inserite in calce che "il presente fax anticipa la raccomdata inviata in data odierna". Dopo una settimana telefonate in tribunale e chiedete un appuntamento con uno dei giudici firmatari (ivi compreso il presidente del tribunale).

    Non e' comunque vero che dall'affidamento non si possa passare all'adozione. Ci sono dei casi particolari, rai (ma questo potrebbe essere) in cui si prevede l'affidamento per una maggior tutela del bambino e dei genitori affidatari (futuri genitori adottivi) proprio a riguardo dell'astensione dal lavoro. Questo accade quando ci siano delle indagini in corso per verificare l'effettivo abbandono del bambino e quando si ritenga che tali indagini possano avere tempi lunghi. Nel vostro caso non mi preoccuperei, in quanto se e' stato fatto un collocamento provvisorio significa (come vi hanno gia' detto a voce) che hanno gia' tutti gli elementi in mano per prendere la decisione definitiva e rendere la bambina adottabile. A volte capita che vengano proprio scelti per l'affido dei genitori idonei all'adozione, in quanto l'affido rappresenta il primo passo per togliere definitivamente la patria potesta' ai genitori naturali.


    Vi saluto cordialmente e vi lascio il mio telefono 347/184.185.0 per ulteriori chiarimenti, o anche solo per uno sfogo



    Risposta: Collocamento Provvisorio

    Inviato da: dibe

    Data/ora: 10/04/02 18.31.35


    Al di là di tutti i problemi che potreste incontrare vi auguro Buona Fortuna!!!!




    Argomento: Ottima Risposta

    Inviato da: Alessandro

    Data/ora: 11/04/02 8.40.11

    La risposta è ottima.

    Quanto da te spiegato esplicita in maniera lucida alcune delle reali

    situazioni, ed il tipo di replica al Tribunale Minorenni è quanto mai

    opportuno.

    C'è però da dire che, nei 18 anni di vita in Comunità, non ho mai ,

    purtroppo visto, un affido uguale ad un altro.

    Vanno quindi ricordate che variabili esistono perchè:

    - i genitori possono ripresentarsi

    - il Tribunale decidere di non contestare lo stato di abbandono subito

    e quindi non avviare praticamente l'adottabilità, magari facendolo dopo

    diversi mesi.

    - Entro 30 giorni dalla contestazione dello stato di abbandono, devono

    comunque essere informati i genitori ed i parenti, garantendo così loro

    una legittima informazione che spesso porta ad un ricorso avverso la

    decisione del Tribunale Minorenni

    - Anche se il Tribunale rigettasse questo ricorso, i parenti, ivi

    compresi igenitori, potranno far ricorso alla Corte d'Appello e poi,

    perso questo ricorso, alla Cassazione.


    Comunque in tutto questo periodo la bambina deve avere una connotazione

    che sia di tutela, e quindi almeno un affidamento familiare disposto in

    Camera di Consiglio.

    In realtà tutte queste ipotesi, che senza molta cortesia ho elencato, a

    mio avviso devono essere date , e con precisione , dal Tribunale, in

    particolare ad una coppia che ha l'idoneità all'adozione, perchè cosa

    diversa è l'affido familiare, magari se a rischio giuridico.

    La famiglia deve essere da subito informata dei rischi concreti, dei

    risvolti che possono incorrere nel tempo, magari dopo 1 o due anni

    dall'ingresso della baimba in casa.

    Le aspettative di una famiglia adottiva sono spesso , ed è giusto

    pensarlo e ricordarlo, molto diverse da quelle di una famiglia che si

    apre all'affidamento familiare. Non è giusto dimenticarlo.

    So di essere stato un pò crudo, ma questa è la realtà che dal mio

    osservatorio, ho veduto scorrere in questi tanti anni.


    Ciao ed auguri